Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 553 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, ove l’INPS provveda nelle more del giudizio alla riliquidazione del trattamento secondo l’aliquota richiesta dal ricorrente e al pagamento degli arretrati, e tale attività non sia oggetto di specifica contestazione, va dichiarata la cessata materia del contendere. La pronuncia di cessazione consegue alla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, che priva di oggetto la domanda. La declaratoria comporta la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con compensazione ove la condotta dell’amministrazione non sia frutto di un obbligo già accertato. La decisione presuppone che l’interesse del ricorrente risulti integralmente realizzato dall’attività sopravvenuta della parte resistente.
Il Fatto
Il ricorrente, che ha prestato servizio come militare, ha agito nei confronti dell’INPS lamentando l’applicazione dell’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, previsto per il personale civile, in luogo dell’art. 54, più favorevole e riferito al personale militare. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con aliquota del 44 per cento e relativo coefficiente, oltre interessi, rivalutazione e condanna dell’Istituto.
Con l’ordinanza n. 133/2023 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso; con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato. Costituendosi, l’INPS ha rappresentato di avere già riliquidato il trattamento con pagamento degli arretrati nel gennaio 2022 e ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha incentrato la decisione sulla documentazione depositata dall’INPS, che ha dato conto della avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico e del pagamento degli arretrati. L’Istituto ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021 e la circolare INPS n. 107/2021, sulla cui base ha adeguato l’aliquota applicata.
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente non ha contestato specificamente tale documentazione. All’udienza del 4/12/2024 il difensore del ricorrente si è riportato agli atti insistendo per l’accoglimento, mentre il difensore dell’INPS ha insistito per la cessazione della materia.
Su queste premesse, la Corte ha ritenuto che l’interesse sostanziale azionato risultasse ormai soddisfatto dall’attività sopravvenuta dell’Istituto e ha dichiarato la cessata materia del contendere. La decisione non affronta nel merito la questione dell’aliquota applicabile, che resta assorbita dalla sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, nulla per le spese di giudizio. Il termine di giorni 60 è stato fissato per il deposito della sentenza, con trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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