Blocco stipendiale e pensioni: nessuna riliquidazione per gli anni 2011-2014 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 462 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco degli adeguamenti retributivi disposto per il pubblico impiego, ove limitato nel tempo e sorretto da esigenze di contenimento della spesa pubblica, non determina alcun diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico fondato su progressioni di carriera e incrementi stipendiali non effettivamente corrisposti. La retribuzione non percepita costituisce retribuzione virtuale e non rileva ai fini della quantificazione della pensione, restando la base di calcolo ancorata alla contribuzione versata sulla retribuzione concreta. Le disposizioni che escludono recuperi successivi sono legittime e conformi agli artt. 3, 36 e 38 Cost., non compromettendo l’adeguatezza complessiva del trattamento. Il giudice contabile, investito della sola valorizzazione di emolumenti a fini pensionistici, conosce della fondatezza nel merito e non dell’accertamento del diritto alla corresponsione degli stessi.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti a una Forza di Polizia ad ordinamento militare, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e l’INPS chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 2015. A fondamento della domanda hanno dedotto di aver maturato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, il diritto a un assegno di funzione che la normativa sul blocco stipendiale aveva reso privo di effetti economici. Da qui la richiesta di valorizzare tali progressioni anche a fini pensionistici e, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, e dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 122/2010.

Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso per omessa previa istanza amministrativa, chiedendo nel merito il rigetto. L’INPS ha dedotto l’infondatezza della domanda e della questione prospettata, richiamando la giurisprudenza contabile.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico disattende anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum del ricorso non investe l’accertamento del diritto alla liquidazione degli emolumenti, ma la sola valorizzazione degli stessi ai fini della rideterminazione della pensione. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione contabile e si pone in termini di merito, richiamando il precedente Corte conti Lazio n. 18/2017.

Parimenti respinta è l’eccezione di inammissibilità per omessa previa istanza in via amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del C.G.C.. Il Collegio valorizza il noto orientamento negativo dell’Amministrazione su istanze aventi a oggetto il riconoscimento di siffatto beneficio, che rende superfluo l’esperimento del preventivo rimedio.

Nel merito il ricorso è infondato. La normativa che ha introdotto il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo ha espressamente escluso che esso dia luogo a successivi recuperi. Le disposizioni sono già passate al vaglio della Consulta, che con la sent. 167/2020 le ha ritenute compatibili con i principi costituzionali invocati. Il Giudice delle leggi ha più volte riconosciuto legittimo il blocco retributivo nel pubblico impiego ove limitato nel tempo e giustificato da esigenze di contenimento della spesa (sentt. nn. 200/2018; 96/2016; 178/2015; 154/2014; 310/2013; 304/2013).

La Corte richiama il passaggio in cui la Consulta ha affermato che le esigenze di politica economica giustificano interventi che comprimono solo temporaneamente gli effetti retributivi della progressione in carriera, senza compromettere l’adeguatezza complessiva della retribuzione. La retribuzione calcolata con il criterio limitativo è stata anche base di calcolo della contribuzione previdenziale e rileva per la quantificazione del trattamento pensionistico. Il differenziale rispetto alla retribuzione che sarebbe stata percepita costituisce quota di retribuzione virtuale, non rilevante ai fini pensionistici, e la ricaduta del blocco sui trattamenti di quiescenza non altera il canone dell’art. 38, comma secondo, Cost.

La scelta legislativa ha mirato a un risparmio di spesa, non a un rinvio della stessa: non è previsto alcun differimento del ricomputo a data successiva al 2015. Gli automatismi stipendiali del periodo 2011-2015 non sono quindi utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti (Sez. Lazio, sentt. n. 671/2021; n. 21/2021; 74/2021; 741/2021; 743/2021). Nessun diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico è riconosciuto; il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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