Responsabilità erariale per missioni fantasma e danno da disservizio non provato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 49 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico costituisce species del danno da disservizio e richiede la prova di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, riferito al costo del servizio o all’utilità mancata. Non basta l’astratta affermazione di principio: ove l’attore non dimostri l’an del pregiudizio, la relativa domanda va respinta. La liquidazione tramite una percentuale fissa della retribuzione netta annua, sganciata da qualsiasi dimostrazione di pregiudizio, attribuisce al risarcimento un carattere sanzionatorio estraneo alla natura patrimoniale del danno. In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la confisca disposta in sede penale per gli stessi fatti comporta uno scomputo dall’importo addebitato, costituendo un vantaggio patrimoniale conseguito dall’amministrazione e non potendosi considerare tamquam non esset.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio sei appartenenti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza per il pagamento complessivo di € 720.943,98 a favore del Ministero dell’Interno. La somma comprendeva € 363.695,98 per indebite indennità di missione e € 357.248,00 a titolo di lesione del rapporto sinallagmatico. L’azione traeva origine da una segnalazione della Questura di Roma e da indagini della DIGOS, che avevano accertato un sistema di missioni mai effettuate documentate con atti falsi o falsificati, anche mediante deleghe alla riscossione.
Tutti i convenuti si sono costituiti, eccependo la nullità dell’atto di citazione, la prescrizione e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa del processo penale. Il Ministero dell’Interno è intervenuto adesivamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c.: la qualificazione penalistica dei fatti non incide sull’accertamento dell’elemento psicologico e del danno, che il giudice contabile valuta in autonomia. Le eccezioni di nullità della citazione sono infondate, poiché la segnalazione contiene i requisiti di specificità e concretezza e l’atto illustra criteri di quantificazione contestabili nel merito ma non per insussistenza.
L’eccezione di prescrizione è respinta: il sistema si fondava sull’intenzionale presentazione di documentazione falsa, il che integra l’occultamento doloso e impedisce il decorso del termine.
Nel merito, il Collegio ritiene provato il danno patrimoniale diretto e il ruolo di pianificazione e direzione della convenuta con qualifica apicale, nonché il contributo consapevole dei collaboratori e delle autiste, desunto da ammissioni, verifiche incrociate e documentazione. Per un convenuto, tuttavia, la quota è rideterminata scomputando € 26.000,00 oggetto di confisca in sede penale.
Quanto alla posta da lesione del rapporto sinallagmatico, la Corte richiama l’elaborazione giurisprudenziale sul danno da disservizio nelle sue accezioni di disutilità della spesa e di alterazione organizzativa dell’ufficio. Rileva però che l’attore non ha fornito prova del pregiudizio, e che la percentuale del 50% della retribuzione netta annua appare non proporzionata alle condotte, assumendo carattere sanzionatorio. La domanda è quindi respinta sul punto.
La Corte accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti alle somme accertate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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