Improcedibile il ricorso pensionistico per omessa notifica del ricorso e del decreto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 193 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico davanti alla Corte dei conti, modellato sul rito lavoro, la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al resistente costituisce onere essenziale per l’instaurazione del contraddittorio. Il ricorrente deve depositare in segreteria la prova dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza. Ove tale prova manchi e il convenuto non si sia costituito, il giudice che non sia in grado di verificare la regolarità dell’instaurazione del rapporto processuale dichiara il ricorso improcedibile. A nulla rileva la mera istanza di rinvio avanzata dal difensore che ammetta di non aver provveduto alla notifica, senza allegare alcun legittimo impedimento. L’omessa notificazione produce una pronuncia di mero rito, ricognitiva dell’inidoneità della domanda a determinare l’ulteriore corso del processo.
Il Fatto
Alcuni pensionati adivano la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione piena della pensione e l’illegittimità della parziale perequazione introdotta dalla legge n. 197/2022, come attuata dall’INPS con le decurtazioni operate dal 1° gennaio 2023. In via preliminare i ricorrenti sollecitavano il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la rimessione di questioni di legittimità costituzionale alla Consulta; nel merito chiedevano la condanna delle amministrazioni al reintegro delle somme trattenute e agli accessori.
Con decreto del 12 aprile 2024 veniva fissata l’udienza del 19 settembre 2024, con termine per la notifica alle amministrazioni convenute a cura del ricorrente e onere di deposito delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno antecedente l’udienza. Il difensore, con istanza del 13 settembre 2024, rappresentava di non aver provveduto alla notifica e chiedeva un breve rinvio. All’udienza, il sostituto processuale ribadiva l’istanza; nessuno compariva per i convenuti.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile, secondo cui il decreto di fissazione di udienza è notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il successivo comma 5-bis impone il deposito in segreteria delle prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.
Dalla documentazione in atti non risulta alcuna prova della notificazione del ricorso e del decreto alle amministrazioni resistenti. La circostanza è pacificamente ammessa dallo stesso difensore. Nessuna delle amministrazioni si è costituita. Ne deriva la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi sul rito lavoro, espressamente applicabile al rito pensionistico in ragione della proponibilità con ricorso e della scissione tra editio actionis e vocatio in ius. Secondo Cass. civ. Sez. lav. n. 21587 del 2008, quando il convenuto non si costituisca e il giudice versi nell’impossibilità di verificare la regolarità dell’instaurazione del contraddittorio per mancata produzione del ricorso notificato, senza che l’attore alleghi e comprovi un legittimo impedimento, il procedimento è legittimamente definito con pronuncia di mero rito. Nello stesso senso è citata Cass. civ. Sez. VI Ord. n. 2005 del 2015.
Il collegio richiama inoltre la giurisprudenza contabile anteriore al codice, e in particolare le Sezioni Riunite n. 6/QM del 2001, secondo cui l’atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto della citazione, con conseguente obbligo di notifica e improcedibilità in caso di inosservanza. Viene citata anche Corte dei conti, Sez. giur. Puglia n. 540 del 2019. La notificazione è onere essenziale ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 7 del codice di giustizia contabile.
Il difensore non ha addotto alcuna valida giustificazione del mancato deposito della prova della notifica. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata costituzione delle parti, nulla è disposto per le spese.
Nota della Redazione
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