Pensioni di reversibilità, indebito ricalcolato senza reversibile e reddito prima casa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 317 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel recupero dell’indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di cumulo della tabella F di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, il reddito da assumere a parametro va determinato escludendo la stessa pensione di reversibilità e il reddito della prima casa. L’accertamento del limite legale al cumulo non richiede un provvedimento formale, ma solo l’adeguamento del trattamento erogato al valore percentuale imposto per legge, secondo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM. Il recupero costituisce obbligo di legge per l’Amministrazione, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente. Ove il calcolo dell’Istituto assuma a base redditi non corretti e applichi una percentuale di decurtazione errata, la pretesa è illegittima e va rifatta secondo la clausola di salvaguardia e i criteri fissati dalla Corte costituzionale n. 162 del 2022.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite, è titolare di pensione di reversibilità e di pensione di vecchiaia. Con provvedimento del 26 luglio 2023 l’INPS le ha comunicato un indebito di € 15.549,41 al netto pari a € 12.040,77, riferito al periodo 2020-2023, per superamento dei limiti di parziale cumulabilità previsti dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e dalla tabella F.

La ricorrente, dopo ricorso amministrativo, ha contestato il calcolo sostenendo che il reddito andava determinato al netto della stessa reversibile e del reddito prima casa, con conseguente collocazione nello scaglione che prevede la riduzione del 25%. Per il 2021 ha richiamato gli effetti della clausola di salvaguardia. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando l’obbligo di ripetizione ex art. 2033 c.c.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la disciplina: l’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 rende cumulabili i trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario nei limiti della tabella F. L’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 impone all’Istituto la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero di quanto pagato in eccedenza. L’art. 35 del DL n. 207/2008, come integrato dalla legge n. 122/2010, individua il reddito di riferimento.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM, che ha escluso la necessità di un provvedimento formale di riduzione: l’adeguamento del trattamento al valore percentuale di legge non altera i termini essenziali del rapporto e non richiede motivazione precipua, perché redditi e percentuali di abbattimento sono noti al percipiente. L’accertamento e il recupero costituiscono obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento.

Sul fattore tempo, il giudice osserva che le verifiche reddituali possono essere effettuate dalla presentazione della dichiarazione, l’anno successivo a quello di produzione del reddito, e che la normativa sulle procedure automatizzate non preclude il recupero successivo. Nella specie i termini sono ragionevoli e la buona fede non è invocabile, perché la ricorrente conosceva i propri redditi e i limiti di cumulo.

Nel merito, tuttavia, il giudice accerta l’erroneità del calcolo. Per il 2021, trattandosi di soli redditi pensionistici, rileva la pensione di vecchiaia pari a € 22.227, con limite di € 20.107 oltre il quale è prevista la decurtazione del 25% e non del 50%: l’INPS ha applicato la percentuale errata. Va inoltre considerata la declaratoria di illegittimità costituzionale del terzo e quarto periodo del comma 41 e della tabella F ad opera della Corte costituzionale n. 162 del 2022, richiamata anche dalla circolare INPS n. 108/2023: la decurtazione non può superare la concorrenza dei redditi.

Anche per il 2022 e fino a luglio 2023 i conteggi sono errati: la ricorrente ha percepito solo il reddito da pensione di vecchiaia, pari a € 22.629,10 per il 2022 e importo presumibilmente analogo per il 2023, con collocazione nella fascia del 25%. Il ricorso è pertanto accolto: l’INPS è tenuto al nuovo calcolo escludendo reversibile e reddito prima casa, applicando la corretta percentuale, la clausola di salvaguardia e i limiti costituzionali, con eventuale conguaglio. Nel recupero dal 1° gennaio 2020 va osservato l’art. 150 del DL n. 34/2020. Le spese sono liquidate a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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