Errore di incolonnamento e discarico dell’agente contabile nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 76 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’apparente discordanza tra la consistenza finale del conto reso dall’agente cessante e la consistenza iniziale del conto del subentrante non integra di per sé irregolarità della gestione. Quando il medesimo importo risulta registrato come scarico per un mero errore formale di incolonnamento, l’incongruenza è solo rappresentativa e non determina ammanchi né responsabilità. Il Collegio, in assenza di irregolarità contabili rilevanti, approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c. L’istanza di oscuramento degli atti, formulata ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. (UE) 2016/679, è inammissibile se non sono specificati i legittimi motivi e la decisione non contiene dati sensibili né incide su diritti personalissimi.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto presentato dall’agente contabile, consegnatario di beni mobili presso un Comune, per il periodo 01.01.2022-31.03.2022. Il conto, depositato nel maggio 2023, risultava formalmente conforme alla normativa, ma privo della documentazione necessaria alla verifica della regolarità della gestione. Su richiesta istruttoria, il responsabile del servizio finanziario dell’ente ha depositato la documentazione integrativa.

Il Magistrato istruttore ha riscontrato una mancata corrispondenza tra la consistenza finale del conto dell’agente cessante e la consistenza iniziale del conto del subentrante, relativo al periodo successivo, e la mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno. Trattandosi di conto di ultima gestione ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b, c.g.c., ne è stata disposta l’iscrizione a ruolo. L’agente ha contestato la prospettazione, deducendo un mero errore di rappresentazione contabile, e ha depositato la relazione di controllo richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del profilo contabile contestato. Il conto dell’agente cessante indica una consistenza finale pari a zero al 31.03.2022, mentre quello del subentrante contempla una cifra iniziale di 63.709,26 euro al 01.04.2022. L’apparente discrasia è stata ricondotta dalla difesa a un errore formale di incolonnamento, poiché il medesimo importo risulta registrato come scarico nel conto dell’agente cessante, pur rappresentando la consistenza residua finale dei beni.

La Corte accoglie questa lettura e ne trae la conseguenza giuridica decisiva: non esiste una reale incongruenza tra i due conti, ma solo un errore derivante dal programma gestionale. Tale errore non implica responsabilità né mancanze dell’agente. L’importo corrisponde alla rimanenza finale del magazzino, che diventa carico iniziale nella gestione del subentrante, secondo la fisiologica continuità dei rendiconti.

A conferma della regolarità, rilevano le procedure seguite, coerenti con la normativa e con il software dedicato, che consentiva la registrazione continua dei beni e l’aggiornamento annuale ai fini dell’approvazione del bilancio e dello stato patrimoniale. Il conto giudiziale rappresenta, dunque, la movimentazione dei beni nell’anno, tra acquisti, trasferimenti e dismissioni.

Quanto alla mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., la difesa ha depositato copia della relazione redatta dall’unità interna di controllo dell’ente nel 2023, con la specifica attestazione dell’attività di controllo svolta per l’anno 2022 e delle verifiche sull’inventario e sui conti giudiziali. La Corte approva quindi il conto giudiziale e dichiara il discarico dell’agente. Nulla sulle spese, trattandosi di giudizio a iscrizione obbligatoria a ruolo.

Il Collegio rigetta infine l’istanza di oscuramento, non essendo specificati i legittimi motivi e non contenendo la decisione dati sensibili né questioni incidenti su diritti personalissimi, richiamando sul punto Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 22561 del 10.08.2021.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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