Estinzione del processo per omesso deposito delle prove di notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 79 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data di udienza non osserva il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. A fronte di tale inadempimento il giudice dichiara l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non essendo la parte attrice decaduta dal solo onere di comparire, ma da quello, autonomo e preliminare, di documentare la regolare instaurazione del contraddittorio. L’estinzione opera anche quando la domanda sia stata nel frattempo riconosciuta dalla controparte e la parte dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione. La declaratoria di estinzione non comporta condanna alle spese in favore di un convenuto non costituito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
Nel corso del giudizio l’INPS aveva riconosciuto la domanda del militare posto in congedo. Con successiva memoria il difensore ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione, dando atto di non aver provveduto alla notifica all’INPS del ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza. L’INPS non si è costituito. All’udienza del 22/01/2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva d’ufficio un vizio procedimentale che condiziona la stessa possibilità di pervenire all’esame del merito. L’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. impone al ricorrente di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. La parte attrice non ha osservato tale disposto.
Il dato non è neutro sul piano sistematico. Il deposito delle prove di notifica non costituisce un adempimento formale accessorio, ma lo strumento con cui l’attore dimostra la regolare instaurazione del contraddittorio e la corretta vocazione in giudizio del convenuto. La relativa omissione vizia il presupposto del giudizio e non è sanata dalla mancata costituzione della controparte.
Su questa base il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La decisione non è influenzata dal riconoscimento in via amministrativa della pretesa, né dalla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della difesa. Il percorso argomentativo della Corte muove, infatti, dal piano della rituale instaurazione del giudizio e non dall’esito sostanziale della pretesa.
Quanto alle spese, la Corte statuisce nulla per le spese di giudizio, coerentemente con la mancata costituzione dell’INPS. Il dispositivo si chiude con la declaratoria di estinzione e con il rinvio alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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