Rinuncia agli atti e sopravvenuta liquidazione INPS estinguono il processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 78 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione in corso di causa della prestazione richiesta con il ricorso integra il venir meno dell’interesse alla decisione. Ove il ricorrente formalizzi la rinuncia agli atti, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 quanto al diritto azionato, restando assorbita ogni ulteriore statuizione. La definizione per rinuncia non presuppone l’accertamento nel merito della pretesa, ma si fonda sulla cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuto soddisfacimento. In assenza di soccombenza sostanziale, la regolazione delle spese segue il criterio della compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato. La pretesa riguardava l’attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995, in applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

L’INPS si è costituito evidenziando di aver già ricalcolato il trattamento con l’aliquota del 2,44%, a seguito dell’istruzione impartita alle sedi territoriali con la circolare n. 44 del 23.03.2022, e di aver corrisposto gli arretrati con la rata di luglio 2022. L’Istituto ha quindi prospettato la cessazione della materia del contendere. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata effettivamente liquidata. Il dato fattuale rilevante è dunque l’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata, che priva la domanda di interesse alla pronuncia di merito.

A fronte di tale sopravvenienza, il ricorrente ha formalizzato la rinuncia agli atti. La Corte qualifica l’effetto di questa condotta come estinzione del processo, con formula che richiama la definizione del giudizio per rinuncia e non una declaratoria di cessazione della materia del contendere in senso stretto.

La pronuncia non affronta il merito della questione relativa all’aliquota di rendimento applicabile al periodo anteriore al 1996, né verifica la correttezza del ricalcolo operato dall’Istituto. L’accertamento richiesto resta quindi privo di una statuizione giudiziale, esaurendosi la vicenda sul piano dell’estinzione processuale.

Sul piano delle spese, la Corte dispone la compensazione integrale e rileva che nulla è dovuto per le spese di giudizio. La definizione per rinuncia, in assenza di una soccombenza accertata, giustifica la neutralità della regolazione economica del contenzioso.

Il dispositivo dichiara conseguentemente l’estinzione del giudizio e demanda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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