Controllo rendiconti locali e riassorbimento del disavanzo di gestione (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 91 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo attribuito alla Sezione regionale di controllo sui rendiconti degli enti locali, ai sensi degli artt. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 148-bis del Tuel, la sussistenza di un disavanzo di amministrazione in un singolo esercizio non impone di per sé l’adozione di misure correttive. Ove il disavanzo risulti integralmente riassorbito nell’esercizio successivo, con un risultato di amministrazione disponibile positivo, l’irregolarità viene meno e il controllo si conclude senza pronuncia specifica né segnalazione. Il giudizio della Sezione resta pertanto ancorato all’esito finale della gestione esaminata, non alla fotografia di una singola annualità.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato i rendiconti 2020 e 2021 di un Comune, come rappresentati nelle relazioni dell’organo di revisione e nei prospetti allegati. L’esame ha riguardato il risultato di amministrazione e le sue componenti, le partecipazioni societarie detenute dall’ente, la capacità di indebitamento e il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
Dall’istruttoria è emerso un disavanzo ordinario di gestione al termine del 2020. La questione sottoposta alla Sezione era dunque se tale squilibrio imponesse l’adozione di una misura correttiva o di una segnalazione.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo muove dal quadro normativo del controllo sui bilanci degli enti locali. La Sezione richiama gli artt. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del Tuel, che fondano il sindacato sui rendiconti e sugli equilibri finanziari degli enti.
L’esame si è svolto attraverso il sistema applicativo Con.Te e LimeFit e ha dato luogo a un confronto istruttorio con l’ente, attivato con richiesta di chiarimenti su alcuni aspetti finanziari e gestori. Il Comune ha fornito le precisazioni richieste, che la Sezione ha valutato insieme alla documentazione allegata.
Sul piano sostanziale, la Corte rileva che al termine dell’esercizio 2020 era presente un disavanzo ordinario di gestione. Tale squilibrio, tuttavia, è stato completamente riassorbito al termine della gestione 2021: il risultato di amministrazione ha registrato una parte disponibile positiva.
Da qui la conseguenza giuridica. Non residuando alcuna irregolarità al termine dell’esercizio 2021, e in funzione del modello di controllo adottato dalla Sezione, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna misura correttiva. L’esame congiunto dei due rendiconti si conclude quindi senza pronuncia specifica né segnalazione.
Il dispositivo dichiara concluso senza rilievi finali l’esame dei rendiconti 2020 e 2021 dell’ente, nei limiti e termini della parte motiva, e dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale, al Sindaco, all’organo di revisione e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.
Nota della Redazione
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