Cessazione materia del contendere su indebito da tabella F e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 79 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dall’applicazione della tabella F di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando l’accertamento richiesto attiene alla determinazione del quantum della pensione di reversibilità e quindi alla definizione del pregresso rapporto pensionistico, e non alla mera illegittimità dell’azione di recupero. L’accertamento e il recupero delle erogazioni pensionistiche indebite costituiscono per l’Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente. Quando l’INPS riconosce l’erroneità del proprio operato e riliquida il trattamento solo dopo la notifica del ricorso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, coniuge superstite, è titolare di pensione di reversibilità dal 1° dicembre 2003, con due figlie contitolari. Con nota del 28 novembre 2024, l’INPS ha comunicato un indebito lordo di euro 9.867,42, riferito al periodo novembre 2022 – novembre 2024, per asserito superamento dei limiti di cumulabilità reddituale previsti dalla tabella F.
Il ricorrente ha impugnato la pretesa davanti alla Corte dei conti, deducendo di aver diligentemente comunicato all’Istituto la situazione della figlia studentessa e minore di ventisei anni, circostanza non considerata dall’INPS. Nel giudizio l’Istituto si è costituito, ammettendo l’errore e rappresentando di aver riliquidato la pensione con provvedimento del 4 febbraio 2026, riconoscendo un credito a favore del ricorrente, integralmente trattenuto in compensazione. All’udienza le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, con richiesta del ricorrente di condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Richiamando Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 9443 del 10 aprile 2025, il giudice distingue l’azione diretta ad accertare l’illegittimità del recupero, che lascia fuori dal contendere l’an e il quantum del rapporto pensionistico, dall’azione che mira a determinare esattamente l’an e il quantum della pensione. Solo in quest’ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile.
Nel caso concreto, dalla documentazione emerge che si è trattato di non corretta applicazione della normativa sul limite di cumulabilità della reversibile, e non di un mero errore di calcolo. L’accertamento richiesto attiene alla definizione del pregresso rapporto pensionistico e alla misura del trattamento, cioè alla determinazione del quantum dovuto in base alla tabella F. Va pertanto affermata la giurisdizione della Corte dei conti.
Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo, ricordando che l’art. 13, comma 2, legge n. 412/1991 impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali e il recupero di quanto pagato in eccedenza. Richiama quindi i principi delle Sezioni Riunite n. 4/2008/QM: l’accertamento del limite legale al cumulo non richiede un provvedimento formale e comporta solo l’adeguamento del trattamento a un valore percentuale imposto per legge; il recupero costituisce un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento, salvaguardato dalle disposizioni sul carattere provvisorio delle liquidazioni automatizzate.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente ha effettuato le comunicazioni di rito relative agli studi della figlia convivente e a carico infraventiseienne, circostanze non considerate dall’INPS. L’Istituto ha ammesso l’erroneità e ha riliquidato il 4 febbraio 2026, quindi dopo l’introduzione del ricorso. Dalla corretta applicazione della normativa deriva che non doveva essere effettuata alcuna trattenuta.
Essendo intervenuto un conguaglio virtuale e non risultando trattenute per il periodo contestato, la Corte stigmatizza il macroscopico errore dell’Istituto e la costanza del ricorrente negli adempimenti, e prende atto della concorde richiesta di cessazione della materia del contendere. Le spese seguono la soccombenza virtuale, poiché l’INPS ha sistemato la questione solo dopo la notifica del ricorso, e sono liquidate in euro 1.000 a favore dei legali antistatari.
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Nota della Redazione
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