Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione ENAV (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 83 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico disposta dall’ente previdenziale in pendenza del giudizio, con corresponsione anche degli arretrati, realizza il bene giuridico richiesto e determina la cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione di merito consegue all’adozione di un provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti. La compensazione delle spese si giustifica per la novità della questione e quando la soddisfazione dell’interesse intervenga prima della notifica del ricorso all’ente convenuto. Resta ferma la gratuità del giudizio contabile, con nulla per le spese di giustizia.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente dell’attuale ENAV S.p.A. con mansioni di controllore del traffico aereo e assunto dall’allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo, è stato collocato in quiescenza con pensione di vecchiaia in data 3 gennaio 2022. Avverso il provvedimento di liquidazione ha proposto, tramite patronato, un ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro, per ottenere il riconoscimento dei benefici e delle maggiorazioni previsti dal d.lgs. n. 149/1997.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo l’errato calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, comma 6, legge n. 335/1995 e all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 149/1997 per i periodi di servizio successivi al 1° gennaio 1996, rivendicando il beneficio per ulteriori tre anni, un mese e tredici giorni.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’applicazione della normativa sui benefici spettanti all’ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all’incremento convenzionale dell’età anagrafica e alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione, secondo le coordinate esplicitate nella circolare INPS n. 117 del 2020.
L’INPS, costituitosi, ha riferito che il trattamento pensionistico è stato riliquidato nei termini richiesti, come comunicato dalla sede amministrativa il 3 agosto 2023, allegando il cedolino valuta del 2 ottobre 2023, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Corte prende atto di quanto attestato dall’ente e dichiara la cessazione della materia del contendere per l’adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, nonché per il pagamento delle somme arretrate risultanti dal cedolino di ottobre 2023. Il conseguimento del bene giuridico richiesto esaurisce l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Sul regime delle spese, il Collegio le compensa in ragione della novità della questione e della circostanza che la riliquidazione della pensione, comprensiva degli arretrati, è intervenuta prima della notifica del ricorso all’INPS. Nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la gratuità del giudizio contabile.
Nota della Redazione
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