Invalidità superiore al 74 per cento e contribuzione figurativa per i dipendenti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 277 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici contributivi per i dipendenti pubblici invalidi, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’azione di accertamento del grado di invalidità superiore al 74 per cento, qualora tale accertamento sia funzionale al riconoscimento della contribuzione figurativa destinata a incidere sul futuro trattamento pensionistico. Il giudice contabile può quindi dichiarare il diritto al beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, dovendosi riconoscere autonoma rilevanza alla domanda di accertamento strumentale alla posizione previdenziale, anche in assenza di una preventiva istanza al datore di lavoro. Ai fini della sussistenza del requisito sanitario, patologie quali il disturbo bipolare di tipo 1, assimilabile alla sindrome depressiva endogena grave, integrano la condizione di invalidità richiesta dalla norma, ove accertate con consulenza tecnica immune da vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva chiesto all’INPS il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, per le gravi patologie psichiche di cui era affetto. La Commissione medica aveva riconosciuto un’invalidità civile del 74 per cento, con revisione fissata a luglio 2018. L’interessato ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’accertamento di un grado di invalidità pari o superiore al 75 per cento e la condanna dell’INPS alla concessione del beneficio.

L’INPS si è costituita eccependo la carenza di interesse, l’inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente ancora in servizio e il frazionamento artificioso dell’accertamento, trattandosi di domanda finalizzata a un mero accertamento da far valere a futura memoria. Con sentenza parziale n. 191/2019 sono state respinte le eccezioni preliminari, affermata la giurisdizione contabile e disposta consulenza medico-legale affidata all’UML presso il Ministero della Salute, che ha depositato la relazione l’11.1.2024.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto richiamato e confermato le statuizioni della sentenza parziale n. 191/2019 sulle questioni preliminari e pregiudiziali, ribadendo la giurisdizione della Corte dei conti. L’azione, pur volta all’accertamento del grado di invalidità, assume rilievo previdenziale perché incide sul diritto alla contribuzione figurativa e sull’anzianità contributiva utile al futuro trattamento pensionistico.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la norma invocata riconosce agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, fino al limite massimo di cinque anni.

Il Collegio medico-legale dell’UML ha accertato che il ricorrente è affetto da disturbo bipolare di tipo 1, diagnosi assimilabile alla sindrome depressiva endogena grave, con una riduzione parziale della capacità lavorativa generica nella misura del 75 per cento. Il parere ha valorizzato la necessità di cura farmacologica continuativa, la ricorrenza pressoché annuale di oscillazioni umorali con assenze dal lavoro ultra settimanali e l’impoverimento della vita relazionale.

Il giudice ha giudicato il parere dell’UML pienamente condivisibile, in quanto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato e coerente con la documentazione sanitaria. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando il diritto al beneficio previdenziale e condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in 700,00 euro, oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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