Danno da sovrafatturazione e transazione senza presupposti: sussiste il dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 86 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativa per danno erariale la condotta della cooperativa che fatturi all’azienda sanitaria livelli di intensità assistenziale superiori a quelli fissati nei PAI, con il concorso dei funzionari dell’ente che, in un atto qualificato come transazione, riconoscano il pagamento di somme eccedenti le prestazioni effettivamente rese. L’art. 1963 cod. civ. richiede, perché vi sia transazione, il pericolo di una lite e reciproche concessioni: mancando tali presupposti, l’accordo elude la fonte contrattuale e produce un esborso di denaro pubblico privo di causa. La sovrafatturazione costituisce danno patrimoniale oggettivamente accertato, non giustificato dal mutamento del criterio di remunerazione. L’elemento soggettivo del dolo, richiesto dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 come modificato dalla legge n. 639/1996, è integrato dalla piena conoscenza, da parte degli agenti, della discrepanza tra dati contabili e prestazioni rese.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio due funzionari dell’Asl di Viterbo e una cooperativa cogestrice di Piani di Assistenza Individuale, chiedendo la condanna solidale al pagamento di euro 127.502,00. Il danno sarebbe derivato dalla gestione dei PAI predisposti dal Serd di Civita Castellana negli anni 2012-2016.

La Guardia di Finanza, nell’ambito di un procedimento penale, ha rilevato che le due fatture del 2016 indicavano livelli di intensità più elevati rispetto a quelli stabiliti nei PAI e un numero di accessi superiore a quelli effettivi. Le parti avevano poi definito il rapporto con un atto qualificato come transazione, che aveva consentito la liquidazione delle prestazioni contestate.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto respinto le istanze istruttorie, ritenendo adeguati gli elementi documentali già acquisiti. Nel merito, ha ricordato che la responsabilità amministrativa richiede un danno patrimoniale attuale e concreto, il nesso di causalità, l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e il rapporto di servizio con l’ente pubblico, richiamando Corte dei conti Sez. giur. Molise n. 234/2002 e Cass. Sez. Un. civ. n. 4511 del 2006.

Ha quindi accertato anzitutto l’elemento oggettivo. La documentazione dimostrava che la cooperativa aveva indicato nelle fatture importi superiori a quelli dovuti in base ai PAI. Non reggeva la tesi difensiva secondo cui la discrasia derivava dal passaggio dalla fatturazione “a pacchetto” a quella “a prestazione”: causative di danno erano le modalità non corrette di applicazione del nuovo criterio, in assenza di documentazione che giustificasse l’aumento delle intensità. I prospetti excel, rinvenuti presso la cooperativa ma redatti dalla stessa Asl, confermavano il disallineamento tra remunerazione e impegni contrattuali. L’atto definito transazione era servito a ricostituire una razionalità complessiva di cui la vicenda era priva.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha detratto euro 42.000,00 già risarciti da una convenuta nel parallelo giudizio abbreviato, determinando il danno residuo in euro 85.502,00.

Sull’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo: il contratto era chiaro su servizi e importi, i registri dell’Asl riportavano analiticamente ogni prestazione, e i funzionari erano pienamente consapevoli della discrepanza tra i dati fatturati e le prestazioni rese. L’accordo transattivo era stato posto in essere in assenza dei presupposti che legittimano una transazione ai sensi dell’art. 1963 cod. civ.. Accertato il nesso di causalità, la domanda è stata accolta con condanna solidale al pagamento di euro 85.502,00, oltre rivalutazione monetaria dal 30.7.2018 e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, con recupero ai sensi degli artt. 212-216 d.lgs. n. 174/2016 e condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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