Assenteismo fraudolento e danno all’immagine: responsabilità solidale dei dipendenti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 95 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di assenteismo fraudolento di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001 si integra con la falsa attestazione della presenza in servizio ottenuta mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente, e prescinde dal danno patrimoniale, dall’esistenza di un monte ore minimo e dall’effettivo profitto del dipendente. È sufficiente anche un solo episodio di alterazione, non richiedendo la norma abitualità o reiterazione. La fattispecie congloba in sé una condotta fraudolenta che occulta il danno: il dies a quo della prescrizione ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 decorre pertanto dalla scoperta del danno, da intendersi come conoscibilità obiettiva da parte del danneggiato secondo ordinaria diligenza. Il danno da interruzione del sinallagma contrattuale non è in re ipsa e va provato; il danno all’immagine da assenteismo è autonomamente perseguibile anche in assenza di pregiudiziale penale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di Finanza avviata dopo la pubblicazione, nell’aprile 2020, di un articolo di stampa su presunti episodi di assenteismo presso l’Azienda Sanitaria Provinciale e l’ospedale cittadino. Mediante videosorveglianza installata presso i tornelli e i lettori di badge, i militari hanno accertato plurime assenze non registrate e timbrature effettuate con badge altrui.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre dipendenti dell’ASP — un dirigente di struttura complessa e due collaboratori del suo ufficio — contestando loro, in via solidale, il danno erariale diretto, il danno da interruzione del sinallagma contrattuale e il danno all’immagine, per un totale richiesto di oltre 234.000 euro, sul presupposto di un accordo fraudolento. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, la genericità della citazione, la mancanza di condotta antigiuridica e l’assenza dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di genericità della citazione: l’art. 86, comma 6, c.g.c. collega la nullità alla sola mancata esposizione dei fatti, e nella specie la citazione, con il rinvio al processo penale e l’indicazione delle condotte e delle durate, ha consentito l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Quanto alla sospensione in attesa del processo penale, la Corte richiama l’art. 106 c.g.c. — che ammette solo la pregiudizialità tecnica o l’istanza concorde — e afferma il principio di autonomia tra giurisdizioni. Nemmeno per il danno all’immagine sussiste pregiudiziale penale: la fattispecie da assenteismo è autonomamente perseguibile anche dopo la Corte cost. n. 61/2020.
Sulla prescrizione, la Corte ritiene che il caso verta su un’ipotesi di occultamento doloso, perché è la stessa fattispecie di assenteismo fraudolento a conglobare una condotta occultatrice. Richiamando l’art. 2935 cod. civ. e il criterio della conoscibilità obiettiva, il Collegio precisa che il danno è divenuto conoscibile solo in esito alle indagini, quando sono emersi i nomi, i giorni e le ore non lavorate. In ogni caso, la costituzione di parte civile dell’Azienda nel processo penale ha efficacia interruttiva.
Nel merito, la Corte esclude che l’inattendibilità dei marcatempo o l’assenza del codice “uscita di servizio” elidano l’antigiuridicità: l’obbligo di timbratura discende dall’art. 22 l. n. 724/1994 e dall’art. 55-quinquies T.U.P.I., ed è sufficiente anche un solo episodio. Anche il dirigente è tenuto alla rilevazione delle presenze, e la sua posizione apicale aggrava la condotta.
Quanto ai danni, la Corte accoglie il danno diretto verso il solo dirigente, respinge il danno da sinallagma — non provato e non in re ipsa — e accoglie il danno all’immagine, modulando il moltiplicatore per il diverso apporto causale. Dalla natura dolosa discende la responsabilità solidale ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994.
Nota della Redazione
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