L’assessore regionale titolare di carta di credito è agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 54 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assessore regionale al quale è assegnata una carta di credito dell’ente per le spese istituzionali è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il pagamento mediante carta di credito realizza un’ipotesi di maneggio di denaro pubblico, perché l’assegnatario dispone direttamente e immediatamente del denaro dell’amministrazione, senza la mediazione dell’ordinatore di spesa. La qualifica di agente contabile discende dalle leggi statali di contabilità pubblica, che individuano ambiti materiali riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che il legislatore regionale non può sottrarre l’amministratore al giudizio di conto. La deroga alla giurisdizione contabile riconosciuta per i presidenti dei gruppi consiliari non si estende agli assessori regionali, non operando per gli organi delle Regioni il regime proprio degli organi supremi dello Stato.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha proposto ricorso per resa di conto nei confronti di un componente della Giunta regionale ligure, qualificato agente contabile di fatto in relazione all’utilizzo della carta di credito regionale. Il giudice monocratico, con decreto n. 15 del 2024, ha accolto il ricorso e assegnato al soggetto il termine di sessanta giorni per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli anni dal 2015 al 2021.
L’amministratore ha proposto opposizione avverso il decreto, sostenendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, in subordine, la prescrizione quinquennale delle annualità anteriori. È intervenuta la Regione Liguria, anch’essa deducendo il difetto di giurisdizione e il rigetto della domanda. La Procura regionale ha concluso per il rigetto dell’opposizione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio conferma l’ammissibilità dell’intervento della Regione. L’art. 85 c.g.c. è collocato nel Titolo III della Parte II del codice e riguarda il solo giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario, non estendendosi ai giudizi sui conti se non per espressa previsione. Trova quindi applicazione l’art. 105 c.p.c., che consente al terzo portatore di un proprio interesse di sostenere le ragioni di una parte: l’interesse della Regione alla tutela del proprio ordinamento di settore è concreto e meritevole di tutela.
Nel merito, la Corte ricostruisce la nozione di agente contabile muovendo dalle fonti statali: l’art. 178 del r.d. n. 827/1924, l’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 e l’art. 44 del r.d. n. 1214/1934. La materia rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sicché è precluso al legislatore regionale incidere sulla nozione stessa. Il maneggio di denaro pubblico va inteso in senso ampio, comprendendo chi abbia la disponibilità del denaro pubblico e il potere di spenderlo.
Quanto all’uso della carta di credito per esigenze di servizio, il Collegio richiama il d.m. Tesoro n. 701/1996, che riconduce la resa del conto ai titolari delle contabilità speciali, esentando i funzionari delegati dal conto giudiziale. Nel caso concreto difettano però sia la delega sia la correlata contabilità specifica: le carte sono collegate al conto dell’economo e il titolare delle anticipazioni resta il dirigente competente.
La Corte ritiene comunque sussistente la qualifica di agente contabile dell’amministratore utilizzatore. Il pagamento con carta di credito ha effetto solutorio immediato, come conferma la disciplina regionale che prevede rimborso e rivalsa sugli emolumenti per le spese non giustificate. L’assegnatario dispone quindi direttamente del denaro pubblico e va qualificato agente contabile, dovendosi escludere che la sottrazione al giudizio di conto possa fondarsi sulla disciplina dei presidenti dei gruppi consiliari, il cui esito dipende dal peculiare ruolo istituzionale.
Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio osserva che il termine quinquennale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che nella specie difetta in radice. L’opposizione è pertanto rigettata, con condanna alle spese di giustizia.
Nota della Redazione
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