Responsabilità del concessionario della riscossione e annullamento ex lege dei crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 16 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione, qualificabile come agente contabile, è soggetto agli obblighi di servizio relativi all’esazione dei crediti iscritti a ruolo, ma la domanda dell’ente impositore proposta nel giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d), c.g.c. incontra il limite dell’annullamento automatico ex lege dei crediti di modesto importo. Il sopravvenuto factum principis, intervenuto successivamente alla condotta omissiva, costituisce causa autonoma ed efficiente della mancata entrata e interrompe il nesso eziologico, con rigetto della domanda risarcitoria. La domanda di danno all’immagine resta invece estranea al giudizio ad istanza di parte, essendo esperibile solo nell’ambito dell’azione erariale su iniziativa della Procura contabile.
Il Fatto
Una società in house che gestisce il trasporto pubblico locale presenta ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. nei confronti dell’agente della riscossione, per ottenere l’accertamento dell’inadempimento di quest’ultimo nella riscossione di alcuni crediti iscritti a ruolo, già oggetto di ordinanze-ingiunzione per violazione dell’obbligo di valido titolo di viaggio.
Un giudice di pace aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione del credito su opposizione del contribuente, e il Tribunale, in riforma della prima decisione, aveva applicato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in conformità a una pronuncia delle Sezioni Unite sul regolamento preventivo proposto dall’agente della riscossione. La società agisce quindi davanti al giudice contabile chiedendo la condanna al pagamento della somma, degli interessi e del danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio riconosce la giurisdizione contabile. L’art. 103, comma 2, Cost. e l’art. 172 c.g.c. attraggono alla Corte dei conti i giudizi ad istanza di parte nelle materie di contabilità pubblica, categoria apertaresiduale comprendente le controversie tra ente impositore e concessionario volte alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere.
La società ricorrente è qualificabile come società in house e il danno al suo patrimonio arrecato da amministratori, dipendenti e concessionari di servizi integra danno erariale. Ne deriva, in linea con Cass. Sez. Un. n. 5569/2023, che il giudizio tra ente impositore e agente della riscossione, pur non inquadrabile come azione di responsabilità erariale né come giudizio di conto, rientra nella categoria residuale dell’art. 172, lett. d), c.g.c.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva è respinta. La domanda è volta ad accertare l’inadempimento del concessionario a specifici obblighi di servizio, senza involgere in via immediata profili risarcitori riconducibili alla competenza esclusiva della Procura erariale. Il Collegio richiama la sentenza d’appello che ha qualificato la domanda come mera verifica contabile dei rapporti di dare-avere, non sovrapponibile all’azione per danno erariale.
Superata anche l’eccezione sul mancato esperimento del procedimento amministrativo ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999, la Corte rileva che la sentenza di prescrizione del credito, divenuta irrevocabile, ha effetto assorbente e preclusivo: la procedura di accertamento dell’inesigibilità non avrebbe potuto trovare ingresso. Inoltre, i crediti di importo inferiore o pari a 300 € sono sottratti ex lege al controllo di cui all’art. 19.
Nel merito, la Corte accerta l’inadempimento dell’obbligazione di mezzi e di risultato del concessionario, ma rileva che l’annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 € disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018 avrebbe comunque impedito la realizzazione della pretesa. Tale sopravvenienza, estranea alla condotta del concessionario, è idonea da sola a causare la mancata entrata e interrompe il nesso eziologico. La domanda di danno all’immagine è dichiarata inammissibile, potendo trovare ingresso solo nell’azione erariale su condotta illecita accertata con sentenza penale irrevocabile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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