Finanziamento garantito dal Fondo PMI: giurisdizione contabile e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 55 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di legislazione emergenziale per il sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, il finanziamento erogato da un istituto di credito e assistito dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è sostanzialmente riferibile allo Stato, perché la garanzia pubblica ne costituisce la condizione di realizzabilità e ne qualifica la funzione in senso pubblicistico. La sua destinazione a finalità diverse da quelle previste dalla legge integra danno erariale. Sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti, essendo configurabile un rapporto di servizio tra l’amministrazione elargitrice e il soggetto privato che dispone delle somme in modo difforme dagli obiettivi prestabiliti. Il pregiudizio è certo, concreto e attuale, e la sua quantificazione non è esclusa dalla mera eventualità di un futuro recupero della provvista.
Il Fatto
La Procura erariale ha convenuto in giudizio la titolare, socio unico e amministratrice di una società, contestandole un danno di euro 13.503,00. La notizia di danno derivava da un rapporto della Guardia di Finanza, che aveva accertato l’impiego per finalità personali di parte di un finanziamento ottenuto con la garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40.
La convenuta, non costituita, è stata dichiarata contumace. La domanda riguardava la quota della somma distolta dalle finalità di sostegno all’impresa, oltre rivalutazione e interessi. Per gli stessi fatti pendeva un procedimento penale davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. Richiamando un orientamento consolidato, osserva che ai fini della potestas iudicandi contabile rileva non la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, ma la natura del danno e degli scopi perseguiti con la contribuzione (Cass., Sez. Un., n. 12108/2012; n. 23332/2009). È irrilevante anche il titolo in base al quale la gestione è svolta (Cass., Sez. Un., n. 20434/2009).
Il punto centrale è se l’erogazione ottenuta da un istituto privato con garanzia al 100 per cento del Fondo possa qualificarsi come finanziamento statale. La Corte non ha dubbi sulla natura pubblica del Fondo, desunta dalla composizione del Consiglio di gestione, dal richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato e dagli approdi della giurisprudenza di legittimità sulla natura pubblicistica del credito da escussione della garanzia (Cass., ord. n. 6508/2020).
Quanto alla fattispecie penale, richiama il principio secondo cui la garanzia del Fondo PMI consente la stessa realizzabilità dell’operazione, esonerando la banca dall’esame del merito di credito e assumendo lo Stato l’onere patrimoniale della mancata restituzione (Cass. pen., Sez. VI, n. 28416/2022; n. 11246/2022). La garanzia statale assurge così a condicio sine qua non del finanziamento: le disponibilità acquisite derivano dall’intervento indiretto dello Stato.
Da ciò consegue che il percettore, disponendo delle somme in modo difforme dagli obiettivi prestabiliti, frustra lo scopo pubblico e risponde per danno erariale (Cass., Sez. Un., n. 111/2020; n. 8676/2019). Nel merito la domanda è fondata: la distrazione del finanziamento dalle finalità pubbliche è accertata e la convenuta ne era consapevole, con condotta qualificabile a titolo di dolo ex art. 1, comma 1, legge n. 120/2020. Il pregiudizio presenta i requisiti di certezza, concretezza e attualità, non elisi dall’eventualità di un futuro recupero. La convenuta è condannata al risarcimento di euro 13.503,00, oltre rivalutazione e interessi, con spese a suo carico.
Nota della Redazione
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