Rito abbreviato contabile ed estinzione per pagamento con bonifico (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 7 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. si perfeziona con il versamento della somma determinata dal giudice con decreto. Ai fini del rispetto del termine, il pagamento mediante bonifico bancario si intende effettuato alla data indicata nella ricevuta o nella comunicazione rilasciata dalla banca, con valore liberatorio nei confronti del debitore. La mancata imputazione della somma al capitolo di bilancio costituisce mera operazione interna dell’amministrazione e non incide sull’adempimento. Sussistendo il pagamento, il giudizio è dichiarato estinto, con condanna del convenuto alle spese di giustizia.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio una cooperativa, insieme ad altri soggetti, chiedendo la condanna al pagamento di € 179.558,55 oltre rivalutazione, interessi e spese, per indebita percezione di contributi pubblici.

La convenuta ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, con parere favorevole del Pubblico Ministero, manifestando la disponibilità a versare € 46.557,26 in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Sezione, previa separazione dei fascicoli, ha accolto l’istanza con decreto n. 11 del 6.12.2023, fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento e l’udienza camerale per l’accertamento. All’udienza le parti hanno concordemente chiesto l’emissione di sentenza di estinzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 130 c.g.c., che consente al convenuto di presentare nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, la richiesta di giudizio abbreviato per la definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella specie l’istanza era stata accolta con decreto n. 11/2023, che aveva determinato in € 46.557,26 la somma da versare e fissato la camera di consiglio per l’accertamento dell’avvenuto pagamento. Dagli atti risulta eseguito il bonifico in favore del Servizio di tesoreria centrale della Banca d’Italia il 4 gennaio, con valuta dell’8 gennaio.

Il Ministero ha informato che la somma non è ancora stata imputata al capitolo di spesa n. 3440, correttamente indicato dal difensore nella comunicazione di posta elettronica certificata. Il Collegio richiama l’art. 45 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria della Ragioneria Generale dello Stato: le somme dovute all’Erario affluiscono nelle casse dello Stato; i versamenti con bonifico bancario si intendono effettuati alla data indicata sulla ricevuta o sulla comunicazione di bonifico rilasciata dalla banca; tali documenti hanno valore liberatorio nei confronti dei debitori e sono portati a discarico, a prescindere dall’imputazione al corrispondente capitolo di bilancio, costituente mera operazione interna.

Su questa base il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. Le spese di giustizia sono poste a carico della convenuta, da liquidarsi a cura della Segreteria con nota in calce, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. Il dispositivo dichiara estinto il giudizio e liquida le spese in € 912,71 ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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