Conto irregolare senza ammanco: spese compensate (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 67 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la declaratoria di irregolarità della gestione consegue al riscontro di errori o difformità nella gestione, anche quando non si traducano in un pregiudizio patrimoniale per l’ente. L’assenza di detrimento e di ammanco impedisce però qualsiasi addebito all’agente contabile. La circostanza che le irregolarità non abbiano prodotto alcun danno consente al giudice contabile di disporre la compensazione integrale delle spese, in considerazione delle particolarità della gestione rappresentate nella relazione del magistrato istruttore. Resta ferma la distinzione tra irregolarità formale del conto e responsabilità per ammanco.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso dalla banca tesoriera di un ente locale per l’esercizio 2019. Nella relazione istruttoria il magistrato contabile ha rappresentato alcune irregolarità, relative alla convenzione sull’anticipazione di tesoreria e alla gestione dei conti postali, senza peraltro rilevare un addebito di interessi superiore al dovuto né un detrimento per l’ente. Il pubblico ministero contabile ha concluso per l’irregolarità del conto senza addebito.

L’agente contabile, costituitosi in giudizio, ha evidenziato di aver applicato interessi inferiori a quelli dovuti per circa 400 euro e di aver provveduto a regolarizzare spontaneamente le duplicazioni di prelievi, accreditando le somme erroneamente incassate. Ha quindi chiesto accertarsi la regolarità della gestione e, in ogni caso, l’assenza di responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla relazione istruttoria e ne conferma l’impianto. Quanto all’anticipazione di tesoreria, emerge una non corrispondenza tra il criterio convenzionale e quello concretamente applicato dal tesoriere; tale difformità è sufficiente a fondare l’irregolarità, ma non vi è prova di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti.

Quanto ai conti postali, sono documentate duplicazioni nei prelievi, successivamente regolarizzate mediante l’emissione delle relative reversali. La Corte osserva che la gestione complessa dei conti correnti giustifica in parte i tempi di lavorazione tra la data di inserimento della reversale e quella di incasso.

Il passaggio decisivo riguarda il pregiudizio. Per entrambe le contestazioni, le irregolarità rappresentate, non superate dalle difese dell’agente, non hanno determinato alcun detrimento per l’ente: le somme duplicate sono state versate nelle casse comunali. Di qui l’assenza di ammanco e l’impossibilità di qualsiasi addebito.

La Corte distingue così il piano della regolarità contabile, che resta compromesso e va dichiarato, dal piano della responsabilità amministrativo-contabile, che non può affermarsi in mancanza di un danno patrimoniale. La declaratoria di irregolarità costituisce quindi l’unico esito possibile, ma opera senza conseguenze risarcitorie a carico dell’agente.

Infine, le particolarità della gestione e l’assenza di ammanco integrano valide ragioni per la compensazione integrale delle spese. La pronuncia dichiara l’irregolarità del conto senza ammanco e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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