Conto giudiziale azioni, consegnatario è chi ha disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 142 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni degli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione, tale veste spetta al sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni sociali. Il conto giudiziale deve comprendere anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni. Il giudizio sul conto reso da soggetto non legittimato è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo a titoli azionari di una società partecipata da un Comune, reso alla Sezione giurisdizionale di Bolzano dal direttore generale della stessa società partecipata. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio.
Il relatore ha segnalato che, secondo un più recente orientamento contabile, alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli e delle quote di partecipazione dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il punto centrale è l’individuazione del soggetto legittimato a rendere il conto, cioè del consegnatario.
La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017 — ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è da individuare nel soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, non in chi ne ha la mera disponibilità materiale.
Quanto al Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco che assume la veste di agente contabile. La Corte richiama l’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui i diritti di socio degli enti locali sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
Il Collegio chiarisce che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni delle società ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni. Il conto è dovuto anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Poiché il conto è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario e quindi non legittimato, il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.