Conto giudiziale irregolare ma discarico per buona fede dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 79 del 29.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La grave irregolarità del conto giudiziale non preclude il discarico dell’agente contabile quando le anomalie derivino dall’assenza di competenze tecnico-finanziarie e dalla mancata assistenza dei soggetti preposti al controllo. Il giudice contabile valuta la condotta dell’agente contabile con riguardo alla buona fede e alla diligenza concretamente esigibile in relazione all’incarico conferito. La nomina di un dipendente privo di professionalità adeguata integra una scelta organizzativa dell’ente, che non può riversarsi interamente sul consegnatario. La collaborazione processuale e le motivazioni addotte giustificano la compensazione delle spese di giudizio. Resta ferma la segnalazione dei comportamenti omissivi dei preposti al controllo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale della gestione delle anticipazioni del servizio Economato del Comune di Carrodano per l’esercizio 2018, reso da un’agente contabile che svolgeva funzioni di impiegata presso gli uffici anagrafici e che era stata chiamata a ricoprire l’incarico in assenza di personale qualificato. Il magistrato istruttore ha investito il Collegio con una relazione che evidenziava irregolarità formali e sostanziali nella tenuta della cassa.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che non fosse dichiarato il discarico, ravvisando un chiaro disordine della gestione contabile e irregolarità gestionali. Il Comune ha inviato una nota difensiva, mentre l’agente contabile, in udienza, ha ricostruito le circostanze dell’incarico e le difficoltà operative incontrate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce alle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero in udienza e riconosce che il conto è del tutto non rispondente alle previsioni di legge. Emergono somme versate direttamente dal Sindaco con regolarizzazione successiva mediante anticipazione economale, mancata corrispondenza tra entrate e uscite e forzature nelle scritture contabili finalizzate alla chiusura del conto.
Tali errori, tuttavia, sono ricondotti dal giudice contabile alla condotta di chi, priva di dimestichezza con la materia finanziaria, si è approcciata al servizio con volontà e impegno, per ovviare a carenze di organico. La Corte qualifica l’incarico come conferito dal Comune con grave leggerezza, sottolineando la sproporzione tra le funzioni attribuite e la professionalità del soggetto.
Il Collegio rivolge censure ai soggetti preposti al controllo. Il Segretario comunale e il funzionario responsabile della Ragioneria non hanno prestato assistenza, né risulta che sia stata effettuata una verifica di cassa o un controllo, neppure a campione, sulla contabilità dell’ente. Tali omissioni, osserva la Corte, avrebbero potuto indurre soggetti meno specchiati ad appropriarsi dei fondi disponibili, con conseguente responsabilità anche per chi non ha vigilato.
A prescindere da tali circostanze, la collaborazione processuale offerta dall’agente contabile e le motivazioni addotte consentono di operare la compensazione delle spese processuali, come richiesto anche dal Pubblico Ministero, pur in presenza di un conto assolutamente irregolare.
Il dispositivo dichiara la grave irregolarità del conto e discarica l’agente contabile da ogni responsabilità limitatamente al giudizio di conto, compensando le spese. Dispone inoltre la trasmissione separata della sentenza al Sindaco, al Ragioniere e al Segretario del Comune.
Nota della Redazione
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