Dipendenza da causa di servizio e parere CVCS incentrati su CTU medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 2 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia della pensione privilegiata ordinaria, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità costituisce requisito essenziale e presuppone il positivo accertamento del nesso causale tra l’attività di servizio e la patologia. Ove il diniego dell’Amministrazione si sia uniformato al parere negativo del Comitato di verifica delle cause di servizio, e la CTU medico-legale disposta dal giudice ne abbia confermato l’esito, la pretesa del ricorrente è infondata quando questi non abbia prodotto una perizia medico-legale successiva al diniego, idonea a muovere motivate censure tecnico-scientifiche al provvedimento. Il parere del Comitato, adeguatamente motivato e condiviso dal consulente d’ufficio, integra così il fondamento del rigetto della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, agisce in proprio per ottenere la disapplicazione del provvedimento con cui il Centro informatico amministrativo nazionale ha rigettato l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come “spondiloartrosi diffusa ad impegno funzionale”. Assume che la patologia sia insorta in conseguenza di un episodio verificatosi in sede di servizio, quando rimase coinvolto nel crollo della controsoffittatura della propria postazione di lavoro.

Dopo gli accertamenti sanitari, la Commissione Medico Ospedaliera aveva ascritto l’infermità alla categoria indicata. Il Comitato di verifica delle cause di servizio aveva però espresso parere di non dipendenza, cui l’Amministrazione si era uniformata con il provvedimento impugnato. Radicatosi il giudizio dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, il giudice ha disposto CTU medico-legale affidandola all’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

La questione dirimente concerne l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta, quale requisito essenziale per ottenere il beneficio della pensione privilegiata ordinaria. Si tratta di materia che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e che va decisa sul piano tecnico-probatorio.

Il Collegio rileva che l’insussistenza del requisito è stata accertata in esito alla consulenza tecnica d’ufficio specificamente richiesta al Ministero della Salute. Il consulente, pur riconoscendo la sussistenza dell’infermità, ha escluso motivatamente la dipendenza da causa di servizio, evidenziando l’insussistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa svolta e la patologia, all’esito dell’esame della documentazione e delle posizioni espresse dalle parti nel corso delle operazioni peritali.

Il parere così integrato, reso previa disamina della documentazione pertinente, è ritenuto adeguatamente motivato, anche con riferimento alle osservazioni della parte ricorrente, e viene condiviso per il rigore logico-scientifico espresso. Esso costituisce dunque il fondamento tecnico della decisione.

Un ulteriore argomento conforta l’esito. La parte ricorrente non ha corredato il ricorso di una perizia medico-legale, successiva al provvedimento di diniego, idonea a formulare motivate censure tecnico-scientifiche avverso quel provvedimento, che si era conformato al parere del C.V.C.S.. Ne deriva l’infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa.

Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della Guardia di Finanza. Nulla per le spese della sentenza, attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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