Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 108 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, promosso dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. Ove l’agente contabile e l’ente depositino i conti nel termine perentorio assegnato con decreto, viene meno l’interesse alla pronuncia di condanna all’adempimento e all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del codice di giustizia contabile. Il giudizio si estingue pertanto per cessata materia del contendere. Resta fermo che l’accertamento sulla regolarità dei conti appartiene al successivo giudizio di conto.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2014-2016, con contestuale richiesta di applicare la sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento. Destinatarie dell’iniziativa erano due agenti contabili, nella qualità di economo del medesimo comune.

Con decreto n. 30/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione contabile entro il termine assegnato. Con decreto del 31.1.2024 è stata quindi fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha preliminarmente verificato la correttezza del percorso procedimentale attivato, verificando l’integrale adempimento dell’onere imposto dall’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000.

Il giudice ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, «ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica». Il riferimento è al precedente della Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020.

Da tale qualificazione discende la necessità di definire il giudizio con una pronuncia a contenuto decisorio, non con un semplice provvedimento di carattere ordinatorio. Venuto meno l’inadempimento che aveva giustificato l’attivazione del procedimento ex art. 141 del codice di giustizia contabile, è cessata la ragione della contesa e la Corte ha pronunciato sentenza di estinzione. Nessun rilievo assumono, in questa fase, i profili di regolarità della gestione, demandati al giudizio di conto.

La Corte ha escluso la condanna alle spese, in coerenza con la natura del giudizio e con il ruolo del pubblico ministero contabile. Il dispositivo ha inoltre rimesso gli atti al Magistrato relatore per il loro concreto esame, così assicurando la trasmissione del fascicolo alla fase successiva di verifica contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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