Improcedibile l’appello erariale se gli eredi non accettano l’eredità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 74 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale, interrotto per morte dell’appellante e riassunto nei confronti degli aventi causa, la mancata accettazione dell’eredità o la rinuncia alla stessa impediscono la prosecuzione del processo nei confronti dei chiamati all’eredità. La qualità di erede non si presume e non può desumersi dalla sola assenza di contestazioni, poiché l’accettazione richiede un atto espresso o un comportamento concludente che la legge riconduce all’accettazione tacita. In difetto, il giudizio va dichiarato improcedibile nei confronti di tutti gli aventi causa, con assorbimento di ogni altra questione e compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di appello in materia di responsabilità erariale era stato proposto dall’originario convenuto avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale che lo aveva condannato al pagamento di una somma in favore di un organismo pagatore agricolo, per l’indebita percezione di finanziamenti a valere su fondi europei. L’appellante è deceduto nelle more del giudizio, che è stato interrotto.
La Procura generale ha riassunto il processo nei confronti dei tre fratelli del defunto, quali aventi causa. Nel corso del giudizio, uno degli eredi ha depositato la rinuncia all’eredità, mentre un altro ha dichiarato di essere semplice chiamato all’eredità, senza averla ancora accettata. Per il terzo non risultava in atti alcuna accettazione. La questione centrale è divenuta, quindi, la titolarità del rapporto processuale in capo ai chiamati all’eredità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha osservato che il giudizio era stato interrotto per il decesso dell’appellante e successivamente riassunto dalla Procura generale nei confronti degli aventi causa. Il thema decidendum si è concentrato sulla posizione soggettiva dei chiamati all’eredità rispetto alla prosecuzione del processo.
Quanto al primo erede, il Collegio ha preso atto della intervenuta rinuncia all’eredità, documentata in atti. Quanto al secondo, è risultata la qualità di semplice chiamato all’eredità, in assenza di prova dell’accettazione. In entrambi i casi, conformemente alle richieste del P.M., la Sezione ha dichiarato il giudizio improcedibile.
La Corte ha ritenuto che la medesima pronuncia dovesse essere resa anche nei confronti del terzo chiamato, per il quale non risultava in atti l’accettazione dell’eredità. Il Collegio ha così respinto la tesi dell’equiparazione tra assenza di contestazioni sulla qualità di erede e accettazione della stessa, non potendosi desumere la qualità di erede dalla sola mancanza di contestazioni.
La decisione si fonda sul principio per cui la prosecuzione del processo nei confronti degli eredi presuppone l’acquisizione della qualità di erede, che deriva unicamente dall’accettazione, espressa o tacita nei modi di legge. In difetto, resta priva di titolo la pretesa di proseguire il giudizio contro i chiamati all’eredità.
Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, ritenute non rilevanti o inidonee a sostenere conclusioni diverse, il giudizio è stato dichiarato improcedibile nei confronti di tutti gli aventi causa. In ragione dell’esito in rito, le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
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Nota della Redazione
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