Estinzione del giudizio di resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 107 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. L’assegnazione del termine per il deposito del conto giudiziale e la successiva trasmissione della documentazione contabile da parte dell’ente integrano il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Ne consegue la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La declaratoria di estinzione non preclude la rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame della documentazione.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio all’economo e agente contabile di un Comune per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2017-2018, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6 in caso di grave e ingiustificato inadempimento.
Con decreto n. 26/2023 il giudice designato ha fissato il termine di 60 giorni per il deposito dei conti e quello successivo di 30 giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti giudiziali entro il termine assegnato e, con decreto del 30.1.2024, è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato l’avvenuto adempimento e ha ritenuto che la fattispecie integri il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito.
Il collegio argomenta richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura è ricavabile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Su tale base la Corte ha ritenuto di dover comunque procedere alla definizione del giudizio con una pronuncia formale, nonostante l’adempimento sia già intervenuto. La declaratoria adottata è quella di estinzione per cessata materia del contendere, coerente con la natura giurisdizionale del procedimento e con l’esigenza di una definizione tipica dello stesso.
La Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese, non ravvisandone i presupposti. Ha inoltre rimesso gli atti al magistrato relatore per il concreto esame della documentazione contabile trasmessa, con ciò confermando che l’estinzione esaurisce il giudizio sulla resa del conto ma non preclude le valutazioni successive sul conto medesimo.
Nota della Redazione
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