Coefficiente di rendimento pensionistico militare e limite dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 110 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 estende al 2% annuo l’aliquota di rendimento dei regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, ma non attribuisce un trattamento migliorativo a chi, al 1.1.1998, già godeva di un coefficiente più favorevole. L’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995 opera come clausola di salvaguardia: l’applicazione delle nuove aliquote non può comportare un trattamento superiore a quello spettante secondo la normativa previgente. Per il comparto militare l’art. 1867 del d.lgs. n. 66/2010 richiama entrambe le disposizioni e mantiene in vigore l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che conserva carattere generale e fissa il limite massimo del trattamento pensionistico. Il ricorso che invochi l’aliquota del 2% in luogo di quella più elevata già maturata è pertanto infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità con decorrenza da cessazione dal servizio, ha contestato il coefficiente annuo di rendimento applicato dall’INPS ai periodi di servizio maturati dal 1998 al 2011. A suo avviso l’Istituto avrebbe dovuto applicare l’aliquota dell’1,8% prevista dall’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, invece del 2% risultante dalla valorizzazione dei primi venti anni.
L’INPS si è costituito sostenendo la corretta lettura delle disposizioni: il coefficiente del 2% introdotto dalla legge finanziaria per il 1995 opera solo a favore di chi al 1.1.1998 poteva vantare un rendimento più favorevole. Poiché il ricorrente, a quella data, godeva già di un’aliquota superiore, calcolata ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nessuna riliquidazione era dovuta. Il giudizio è stato definito con sentenza monocratica.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce in primo luogo il concreto criterio applicato dall’Istituto: il 2,20% per i primi venti anni di servizio utili al 31.12.1997, corrispondente al 44% della base pensionabile ex art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, e l’1,80% per gli ulteriori periodi ex comma 2 della medesima disposizione.
Su questa base il giudice richiama i principi affermati da altre Sezioni giurisdizionali in fattispecie analoghe (Sez. Puglia n. 379/2023, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 4/2023, Sez. Liguria n. 38/2023), precisando che le pronunce di segno opposto muovono da presupposti di fatto differenti.
Il percorso argomentativo si snoda sul rapporto tra le fonti. L’art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, ispirato all’armonizzazione dei trattamenti, ha esteso il 2% ai regimi sostitutivi per le anzianità maturate dal 1.1.1995. Tale previsione è però temperata, per esigenze di contenimento della spesa, dall’art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995, che impedisce di superare il trattamento spettante in base alle aliquote previgenti.
Per il comparto militare l’art. 1867 del d.lgs. n. 66/2010 richiama entrambe le norme e l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Quest’ultimo mantiene carattere generale e assume la funzione di fissare un limite massimo al trattamento derivante dalle altre disposizioni.
Quanto all’art. 8 del d.lgs. n. 165/1997, invocato dal ricorrente, la Corte osserva che al 31.12.1997 la sua aliquota era comunque superiore e più favorevole del 2% previsto dalla legge finanziaria. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione del quadro normativo e giurisprudenziale non sempre lineare.
Nota della Redazione
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