Cessata materia del contendere per riliquidazione pensione dopo annullamento ricongiunzione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 10 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la cessata materia del contendere va dichiarata quando, nelle more, l’Amministrazione abbia integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente attraverso il riconoscimento dei periodi contributivi oggetto di contestazione, la riliquidazione della pensione e la corresponsione degli arretrati. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa, anche in esito ad attività amministrativa complessa e a provvedimenti di annullamento adottati da altra autorità, priva il ricorso di interesse alla decisione. La declaratoria non presuppone una pronuncia di merito sull’originaria domanda, ma la sola verifica dell’avvenuta eliminazione del contrasto. Quanto alle spese, la relativa regolazione resta affidata alla valutazione del giudice circa il contegno processuale e sostanziale delle parti.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 1992 istanza di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2, legge n. 29 del 1979, deducendo due periodi contributivi. L’INPS aveva riconosciuto solo quello compreso tra il 15.03.1980 e il 16.11.1982, senza emettere alcun provvedimento per il periodo dal 01.10.1978 al 29.02.1980. La pensione ordinaria di vecchiaia era stata liquidata dal 01.11.2020 senza tenere conto di quest’ultimo arco temporale.
Proponeva quindi ricorso la ricorrente chiedendo l’accertamento del diritto alla ricongiunzione e la condanna dell’INPS alla revisione e al ricalcolo della pensione. Il resistente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la ricongiunzione di competenza del MIUR, e l’acquiescenza al provvedimento. Il giudice disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del MIUR, che non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La questione attiene alla sorte del giudizio quando, nel corso dello stesso, la prestazione oggetto di causa venga integralmente riconosciuta. Il Giudice verifica la documentazione prodotta e rileva che l’INPS ha riliquidato la pensione includendo anche il periodo dal 01.10.1978 al 29.02.1980 e ha corrisposto gli arretrati.
Il percorso che conduce a tale esito passa per l’annullamento della ricongiunzione da parte del MIUR, che ha reso possibile l’accoglimento della domanda presentata nel 1987 per la totalità dei periodi richiesti. L’Istituto ha quindi dato atto della reviviscenza del proprio potere amministrativo e ha accolta la domanda più risalente, comprendendo il nuovo periodo ricongiunto.
Accertato il soddisfacimento della pretesa, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere. Non residua, infatti, alcun interesse a una pronuncia di merito sull’originario ricorso, essendo venuto meno il contrasto sostanziale che ne costituiva il fondamento.
Quanto alle spese, il Giudice dispone la compensazione, valorizzando la collaborazione prestata dall’Istituto previdenziale nel corso del giudizio. La decisione è quindi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.