Danno da perdita di chance per mancata riscossione di sanzione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 366 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., l’ente impositore è legittimato ad agire nei confronti del concessionario della riscossione per accertare l’inadempimento agli obblighi di servizio e ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito. Il danno conseguente alla mancata adozione degli atti interruttivi della prescrizione, che abbia determinato la definitiva dispersione del credito, va qualificato come perdita di chance e non come perdita del risultato economico finale. Difetta, invece, la legittimazione a proporre nel giudizio ad istanza di parte la domanda di risarcimento del danno all’immagine, riservata all’azione erariale del Procuratore contabile. La quantificazione equitativa della chance può essere operata per analogia con l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999.
Il Fatto
Una società in house affidataria del servizio di trasporto pubblico locale aveva iscritto a ruolo una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari a 135,20 euro, per mancato acquisto del titolo di viaggio. L’opposizione del trasgressore si era conclusa con l’annullamento della cartella per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
La società aveva quindi convenuto il concessionario della riscossione dinanzi al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno all’immagine. Il giudice ordinario, con sentenza n. 35732/2021, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, in applicazione dell’ordinanza SS.UU. n. 5569/2023. La causa è stata così riassunta davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta. La domanda non integra un’azione di responsabilità erariale, riservata al Procuratore contabile, né un giudizio di conto. Essa rientra nella categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, evocata dall’art. 172, lett. d), c.g.c., come chiarito dalle SS.UU. n. 5569/2023, che hanno qualificato il concessionario come agente contabile della società in house.
Nel merito, la Corte esclude l’applicazione dell’annullamento ex lege dei debiti fino a mille euro di cui all’art. 4 d.l. n. 119/2018: il ruolo risulta formato nel 2013, mentre la norma opera per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Non operano quindi le tesi dell’inibitoria o dell’infondatezza della pretesa che il Collegio stesso aveva prospettato in altre decisioni.
Il thema decide è la mancata adozione di atti interruttivi della prescrizione. La sentenza del Giudice di Pace ha efficacia di giudicato sulla prescrizione del credito; grava sul concessionario, ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’onere di provare l’adempimento incolpevole, non assolto neppure sotto forma di principio di prova. La condotta negligente ha però determinato una perdita solo potenziale, da qualificare come perdita di chance, poiché l’azione tempestiva avrebbe garantito solo possibilità di esazione, non il certo incameramento.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa sul valore autonomo della chance e la Corte cost. n. 190/2023 sulle patologie del sistema italiano della riscossione. La brevità del lasso temporale a disposizione dell’agente non esclude l’inadempimento, ma rileva nella quantificazione. Il parametro è rinvenuto in via analogica nell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, che prevede la definizione agevolata in misura variabile da un ottavo a un terzo dell’iscritto a ruolo. Il danno è liquidato in circa un terzo, pari a 45,00 euro, oltre interessi.
La domanda di risarcimento del danno all’immagine è dichiarata inammissibile: essa trova ingresso solo nell’ambito dell’azione erariale del PM contabile, in presenza di condotte penalmente rilevanti accertate con sentenza definitiva. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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