Cessata materia del contendere e compensazione spese nel ritardo INPS sulla riliquidazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 115 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta riliquidazione del trattamento previdenziale disposta dall’ente in via amministrativa, con attribuzione degli arretrati e delle maggiorazioni spettanti, integra il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determina la cessata materia del contendere, purché la parte ne dia atto in udienza. La declaratoria non implica soccombenza dell’ente ai fini delle spese: la compensazione è giustificata quando il ritardo nella liquidazione trovi causa in contingenze amministrative documentate, come il malfunzionamento dei sistemi informativi e il difetto di raccordo con i dati trasmessi dai datori di lavoro. Il giudice verifica l’effettiva integralità del soddisfacimento e non estende il proprio esame a profili non più controversi.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di una società in quiescenza dal 2018, ha contestato la liquidazione del proprio trattamento pensionistico. Il provvedimento del 6.11.2018 aveva computato la contribuzione sull’base di trentasette anni, omettendo parte del periodo lavorativo dell’anno 2006 e non calcolando correttamente le maggiorazioni per il servizio militare e quelle previste dall’art. 5 legge n. 248/1990. Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione per il tramite del patronato, rappresentando che il datore di lavoro aveva trasmesso all’INPS un nuovo modello PA04 con i dati retributivi e contributivi completi.

Non avendo ottenuto riscontro alla domanda, ha proposto ricorso depositato il 28.11.2023, domandando l’accoglimento e la condanna dell’ente al pagamento degli arretrati, con vittoria delle spese. L’INPS si è costituita il 25.3.2024 dichiarando di aver provveduto alla riliquidazione, con pagamento degli arretrati e attribuzione delle corrette maggiorazioni.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico, in assenza di questioni preliminari, ha affrontato direttamente il merito. La domanda formulata in giudizio era finalizzata a ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale: pretesa che l’INPS ha integralmente accolto in via amministrativa. Il patrocinatore del ricorrente ha riconosciuto in udienza l’intervenuta riliquidazione.

Su questa base la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione di merito discende dal soddisfacimento della pretesa prima della pronuncia, con effetto sulla rata di pensione di aprile 2024.

Quanto alle spese, il ricorrente ha insistito per la condanna nonostante l’esito satisfattivo. La Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione. L’ente previdenziale ha dato conto delle particolari contingenze amministrative che hanno determinato il ritardo: i problemi insorti con il nuovo applicativo in uso dal 2017, che ha generato un difetto di incrocio sistematico con i dati tradizionalmente trascritti nei modelli PA04 inviati dai datori di lavoro.

In sede di prima liquidazione la pensione era stata quindi calcolata sui soli dati presenti in estratto conto, senza tenere conto di quanto indicato nel modello PA04. Solo a seguito dell’invio delle denunce per i periodi mancanti del 2006, trasmesse il 30.4.2021, si è proceduto alla riliquidazione. La Corte ha dato atto dell’intervenuta attribuzione delle corrette maggiorazioni di servizio in occasione della riliquidazione.

La declaratoria di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese costituiscono, dunque, l’esito coerente di una vicenda in cui il diritto azionato è stato riconosciuto e la sua tardiva attuazione trova causa in fattori organizzativi documentati, non in un ingiustificato rifiuto dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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