Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 9 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto giudiziale, introdotto dal giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c. e definito con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., la trasmissione del conto da parte dell’agente contabile in ottemperanza al decreto emesso ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c. determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c. La compensazione delle spese è giustificata quando il conto sia stato trasmesso solo a seguito del decreto di fissazione del termine.
Il Fatto
La Procura regionale chiedeva al giudice designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riferito a una struttura ricettiva gestita da un agente contabile esterno per un comune. L’istanza chiedeva altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento, la fissazione della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente e la declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di presentazione del conto.
Il giudice monocratico, con decreto n. 54/2020 del 21/07/2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito. Il comune comunicava poi che, a seguito della notifica dei decreti e del confronto con l’anagrafe tributaria, le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura chiedeva quindi la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio; il difensore dell’agente contabile chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, qualificarsi il ritardo come errore scusabile con applicazione del minimo della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce anzitutto il rito del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., è definito dal medesimo con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Il Collegio richiama in termini le sentenze delle Sezioni giurisdizionali per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania.
Nel merito, il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della Sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 54/2020. Il giudice prende atto che la prestazione richiesta è stata eseguita e che entrambe le parti concludono per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Su tali premesse, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla decisione è conseguenza diretta dell’avvenuto deposito del conto: la funzione del ricorso ex art. 141 c.g.c. è infatti quella di ottenere la resa del conto, sicché l’adempimento la esaurisce.
Il giudice precisa però che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La definizione per cessazione della materia del contendere non equivale dunque ad accertamento della correttezza del conto, ma solo alla constatazione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa.
Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione, rilevando che il conto è stato trasmesso solo a seguito del decreto n. 54/2020: l’inadempimento iniziale ha reso necessario l’intervento del giudice, ma la successiva ottemperanza ha condotto alla definizione senza soccombenza sostanziale.
Nota della Redazione
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