Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio con pagamento e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 114 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di responsabilità contabile, disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il collegio dapprima determina con decreto la somma dovuta dal convenuto ammesso al rito agevolato, stabilendo il termine perentorio per il versamento; quindi, accertato il tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione, definisce il giudizio con sentenza ai sensi del comma 8. La definizione del giudizio abbreviato non implica automaticamente soccombenza sulle spese: il collegio provvede sulla regolazione delle spese e può disporne la compensazione quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, valutate le evidenze fattuali e l’eventuale apporto concausale di altri soggetti. La sentenza di primo grado pronunciata nel rito abbreviato è espressamente non impugnabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio più convenuti per il risarcimento del danno in favore di un’azienda speciale e dei comuni soci, contestando a ciascuno una quota della pretesa risarcitoria. Il convenuto odierno ha chiesto, con la comparsa di risposta, l’applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo una somma pari al 10% della pretesa azionata nei suoi confronti.
La Procura ha espresso parere contrario, ritenendo la somma eccessivamente modesta rispetto alle finalità di recupero del credito erariale. Con successiva memoria il convenuto ha argomentato in ordine alla gravità della colpa e all’entità del danno. Il collegio, in udienza camerale, ha accolto la richiesta con decreto e ha ammesso il convenuto alla definizione del procedimento mediante pagamento della somma indicata, a favore dell’ente danneggiato, entro trenta giorni. Il giudizio è stato rinviato per l’acquisizione della prova del pagamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo dell’art. 130 c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e con lo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. Il comma 1 richiede il previo e concorde parere del pubblico ministero e fissa il limite del 50% della pretesa azionata in citazione.
I commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il potere di deliberare con decreto in camera di consiglio, motivando sulla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma dovuta e fissa il termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza camerale nella quale accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione.
Nel caso di specie, la Sezione rileva che l’ammissione al rito abbreviato disposta con decreto è stata puntualmente eseguita mediante il tempestivo pagamento della somma agevolata, accreditata sul conto dell’ente danneggiato. Il collegio prende atto del versamento incamerato dall’ente e dichiara la definizione del giudizio abbreviato ai sensi del comma 8 dell’art. 130 c.g.c.
Sulla regolazione delle spese, il collegio richiama il comma 8, che impone di provvedere sulle spese nella sentenza di definizione. Valutate sommariamente le evidenze fattuali della vicenda, tra cui le competenze funzionali connesse alla carica ricoperta e l’apporto concausale dei comuni soci rispetto ai fatti e alla tipologia di responsabilità allegati in citazione, il collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.
Il dispositivo dichiara definito il giudizio abbreviato nei confronti del convenuto, compensa le spese e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. La sentenza, ex comma 9, è espressamente non impugnabile.
Nota della Redazione
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