Contributi PAC e occultamento doloso del danno: onere della prova e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 133 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa da indebita percezione di contributi comunitari, il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento della conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, salvo che ricorra un occultamento doloso, nel qual caso rileva la data della scoperta. L’occultamento doloso deve determinare una situazione di inconoscibilità oggettiva del danno, superabile neanche con l’ordinaria diligenza dell’amministrazione danneggiata, e il relativo onere probatorio grava sulla Procura contabile. Non integra occultamento doloso la mera indicazione, nella domanda unica, di un terzo pascolatore che abbia presentato proprie domande su terreni diversi, quando la contestazione si fondi su un riscontro documentale già nella disponibilità dell’amministrazione al momento della presentazione delle domande. In tal caso l’azione erariale è prescritta.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’impresa agricola individuale, in proprio e nella qualità, chiedendo la condanna al pagamento di complessivi euro 35.738,65, oltre accessori, per indebita percezione di contributi comunitari P.A.C. relativi alle annualità 2010, 2012 e 2013, in favore dell’AGEA e della Regione Lombardia tramite l’Organismo pagatore regionale.
La Regione Lombardia interveniva, dando atto di aver recuperato in via di autotutela, mediante compensazione, la somma riferita alle domande uniche 2012 e 2013. La Procura riduceva quindi il petitum all’importo di euro 4.430,69, percepito il 30.6.2011 per l’annualità 2010. Il convenuto eccepiva, tra l’altro, la prescrizione dell’azione e l’assenza di dolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce preliminarmente la materia del contendere, prendendo atto della riduzione della domanda al solo contributo del 2010 e della conseguente delimitazione della causa petendi. Dichiara inammissibile la richiesta del convenuto di accertare l’illegittimità del provvedimento di decadenza e della compensazione, estranea alla giurisdizione contabile salvo che l’esercizio del potere di autotutela sia esso stesso fonte di danno. Rigetta peraltro l’eccezione di nullità della citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c., avendo la Procura puntualmente quantificato il danno per ciascuna annualità.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina della prescrizione, richiamando gli artt. 2935 e 2947 cod. civ. e l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Sulla scorta delle Sezioni Riunite n. 3 del 2003, ribadisce che il termine decorre dalla conoscibilità obiettiva del fatto dannoso, inteso come modificazione patrimoniale negativa riconoscibile come ingiusta. L’eccezione è data dall’occultamento doloso, che sposta il dies a quo alla scoperta.
La Corte precisa che l’occultamento rilevante deve realizzare una situazione obiettiva di inconoscibilità, tale da superare l’ordinaria diligenza del danneggiato, e può essere anche omissivo quando riguardi atti dovuti. Richiamando la giurisprudenza contabile, osserva che la presenza di indagini penali non determina automaticamente l’occultamento, se l’amministrazione avrebbe potuto conoscere il danno con ordinaria diligenza.
Applicando tali criteri, il Collegio ritiene non provato l’occultamento doloso. La contestazione si fonda su un riscontro documentale — la presentazione da parte del pascolatore di domande su terreni diversi — e la documentazione era nella disponibilità dell’amministrazione sin dal 2010. La condizionalità è accertata automaticamente dal CAA per conto dell’OPR tramite il sistema informatico, con controllo documentale sul 100% delle domande. Quanto alle dichiarazioni del terzo, le stesse SIT richiamate in citazione non smentiscono il ruolo di pascolatore, sicché l’assunto attoreo risulta smentito dal loro stesso contenuto.
L’azione erariale relativa al contributo di euro 4.430,69 è pertanto dichiarata prescritta. La natura preliminare della pronuncia giustifica la compensazione totale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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