Rito abbreviato contabile e spese secondo la soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 139 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. consegue all’accertamento dell’avvenuto, tempestivo e regolare versamento della somma determinata dal Collegio con il decreto di ammissione. La sentenza che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. provvede necessariamente sulle spese, non essendo la loro statuizione assorbita dall’esito deflattivo del rito. Il riparto tra i convenuti segue il criterio della soccombenza virtuale, parametrato alla gravità della condotta e all’entità del danno contestato a ciascuno, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità. La sentenza così pronunciata in primo grado non è impugnabile.

Il Fatto

Con atto di citazione la Procura regionale conveniva in giudizio due soggetti chiedendo la condanna al pagamento, in favore di una struttura sanitaria pubblica, della somma complessiva di € 250.000,00 oltre rivalutazione e interessi, nella misura rispettivamente del 70% e del 30% secondo le condotte loro ascritte a titolo di danno indiretto.

Entrambi i convenuti presentavano, nella comparsa di risposta, istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo rispettivamente € 70.000,00 (pari al 40% della pretesa) e € 25.000,00 (pari al 33%). La Procura esprimeva parere favorevole, riconoscendo la congruità delle somme. La Sezione accoglieva le istanze con due decreti, fissando il termine per il versamento e rinviando all’udienza camerale per la verifica dei pagamenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 130 c.g.c., che delinea un rito alternativo a funzione deflattiva, volto a garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie. La richiesta va proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero, e non può superare il 50 per cento della pretesa azionata in citazione.

Quanto al decreto di ammissione, la norma impone al Collegio di motivare in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e di stabilire un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. L’udienza camerale successiva serve ad accertare l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

Nel caso concreto i decreti di ammissione risultano puntualmente eseguiti: i convenuti hanno provveduto al pagamento delle somme agevolate, come attestato dalle ricevute di accredito acquisite agli atti. Il Collegio dichiara pertanto definito il giudizio abbreviato nei confronti di entrambi, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..

Il profilo di maggiore interesse riguarda la regolazione delle spese. Il comma 8 impone al Collegio di provvedere sulle spese, e la definizione agevolata non le assorbe. Valutate sommariamente le evidenze fattuali, la gravità delle condotte e l’entità del danno, il Collegio liquida le spese in favore dell’erario e le pone a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza virtuale, ripartendole per un terzo a carico dell’uno e per due terzi a carico dell’altro, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità. La sentenza è espressamente non impugnabile ex comma 9.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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