Prescrizione erariale e occultamento doloso del danno da falsa attestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 24 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il dies a quo della prescrizione decorre dal momento in cui il danno è divenuto obiettivamente conoscibile, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla sua scoperta. La regola dell’occultamento non opera in modo automatico in ogni ipotesi di condotta ambivalente, sul piano penale ed erariale, quando l’amministrazione danneggiata o la Procura contabile dispongano, prima della richiesta di rinvio a giudizio, di elementi sufficienti per una ragionevole valutazione sull’esistenza del pregiudizio. La conoscibilità deve ritenersi integrata sin dalla diffusione, tramite gli organi di stampa e con piena disclosure degli atti investigativi, del provvedimento di avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., recante la delineazione dei profili essenziali della condotta e del danno. Non è configurabile occultamento doloso quando tali elementi siano già acquisiti, restando i residui approfondimenti mere difficoltà di fatto e non impedimenti giuridici alla pretesa.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio quattro dipendenti di una società in house della Regione, contestando un danno erariale complessivo di 38.697,67 euro. Gli addebiti riguardavano l’indebito utilizzo di veicoli di servizio, l’appropriazione di beni aziendali, la falsa attestazione della presenza in servizio, la falsa attestazione di prestazioni lavorative e il danno all’immagine dell’ente.
L’azione traeva origine dalla trasmissione, ex art. 129 disp. att. cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio formulata in sede penale. I convenuti hanno eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione, sostenendo che la notizia del danno fosse conoscibile sin dal gennaio 2016, per effetto della diffusione giornalistica dell’avviso di conclusione delle indagini e delle misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, che fissa il termine quinquennale dalla realizzazione del fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Richiamando l’art. 2935 cod. civ., la Sezione ribadisce che la prescrizione presuppone l’inerzia del titolare e che l’impedimento deve avere natura giuridica, non consistendo in mere difficoltà di accertamento.
La tesi attorea ancorava il disvelamento alla richiesta di rinvio a giudizio. La Corte riconosce che tale indirizzo è consolidato (Sez. II App. n. 361 del 2022, Sez. II App. n. 395 del 2021), ma ne individua i correttivi: l’occultamento doloso non è configurabile quando, prima della definizione del quadro penale, gli organi titolati dispongano di materiale sufficiente per orientarsi sull’esistenza del pregiudizio.
Nel caso concreto, gli articoli di stampa acquisiti il 26.01.2016 riferivano in modo completo dell’avviso di conclusioni indagini e dell’ordinanza di custodia cautelare del 15.12.2014, con descrizione delle condotte e indicazione dei soggetti. Da qui la Corte ricava che i caratteri primari delle fattispecie erano già obiettivamente conoscibili, dovendosi considerare meri approfondimenti le ulteriori quantificazioni.
Richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 22059 del 2017 e Sez. giur. Piemonte n. 273/2020, il Collegio esclude che la prescrizione possa essere ancorata a una conoscenza analitica del danno, pena una dilatazione temporale lesiva della certezza del diritto. Ne consegue che la richiesta di rinvio a giudizio non esplica effetto di disvelamento, essendo gli atti già disponibili sin dal gennaio 2016.
Gli atti di costituzione in mora del marzo 2022 risultano pertanto intempestivi, oltre il quinquennio. L’eccezione di prescrizione è accolta e i convenuti sono prosciolti. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., essendo il giudizio definito su questioni preliminari.
Nota della Redazione
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