Responsabilità contabile per frode sui certificati bianchi e servizio di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 134 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti è munita di giurisdizione sul danno derivante dall’indebita percezione dei Titoli di Efficienza Energetica, costituendo i medesimi una contribuzione pubblica attuativa di un programma di efficientamento energetico e instaurandosi tra ente erogante e destinatario della risorsa un rapporto di servizio di tipo funzionale, o anche di fatto. La responsabilità amministrativa colpisce non soltanto la società beneficiaria, ma anche le persone fisiche che, di diritto o di fatto, si siano ingerite nella gestione del beneficio, ivi compresi i soggetti che, pur non qualificabili come amministratori di fatto, abbiano operativamente inciso sulla deviazione delle risorse pubbliche dalla fisiologica destinazione. Il dolo, oltre a fondare la responsabilità solidale, estende l’obbligazione risarcitoria al danno non prevedibile. Integra autonoma causa di responsabilità il mancato riscontro alle richieste istruttorie del Gestore, che determina la decadenza dagli incentivi.
Il Fatto
La Procura regionale contesta a una società in liquidazione giudiziale, ai suoi amministratori per gli anni 2015-2017 e ad alcune persone fisiche qualificate come amministratori di fatto di due società, un danno erariale di complessivi 7.996.715,46 euro, conseguente all’illecita percezione di Titoli di Efficienza Energetica corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici. La notizia di danno origina da una nota della Guardia di Finanza relativa a un procedimento penale per truffa aggravata.
Secondo l’organo requirente, la maggior parte delle richieste di verifica e certificazione presentate dalle due società era falsa, attestando interventi di riqualificazione energetica fittizi o disconosciuti dalle imprese edili indicate come esecutrici. Le società sarebbero comunque decadute dal beneficio per il mancato riscontro alle richieste istruttorie. I convenuti eccepiscono il difetto di giurisdizione, l’incompetenza territoriale, la prescrizione e l’infondatezza nel merito; uno di essi chiede la sospensione del giudizio in attesa del procedimento penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Gestore è società in house interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sottoposta al controllo della Corte ex art. 12, legge n. 259/1958. Richiamando le Sezioni Unite n. 295 del 2013, la sentenza ribadisce che tra amministrazione erogante e destinatario della risorsa si instaura un rapporto di servizio funzionale o di fatto, idoneo a radicare la giurisdizione contabile anche nei confronti delle persone fisiche che abbiano amministrato le beneficiarie.
L’incompetenza territoriale è parimenti respinta: le società avevano sede in Lombardia al momento della percezione dei titoli e in quel territorio si è verificato il fatto dannoso, con applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b), cod. giust. cont. Quanto alla richiesta di sospensione, l’art. 106 cod. giust. cont. consente il differimento nei soli casi di pregiudizialità tecnica, non ravvisabile stante l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale.
La prescrizione è infondata. Trattandosi di frode dolosamente occultata, il dies a quo decorre dalla scoperta, coincidente con la relazione conclusiva della Guardia di Finanza del 28.06.2021. Anche assumendo la data dei provvedimenti di decadenza del 2018, il termine non sarebbe decorso per effetto della sospensione Covid ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 e degli atti interruttivi notificati nel maggio 2023.
Nel merito, le sommarie informazioni testimoniali — qualificate come fonti probatorie atipiche liberamente valutabili — e i riscontri dei Comuni dimostrano la falsificazione documentale delle richieste. La Corte estende la valutazione a tutti i titoli oggetto di decadenza, ravvisando autonoma causa di responsabilità nel mancato riscontro alle richieste del Gestore, in applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 12, commi 13 e 14, d.m. 11.01.2017. Il quantum è determinato nel valore dei certificati fissato dall’ARERA nell’anno di emissione, criterio coincidente con l’esborso indebito.
Affermata l’estinzione del giudizio verso la società cancellata dal registro, la Corte riconosce la responsabilità dell’amministratore di diritto sottoscrittore delle richieste, dell’amministratore di fatto e del soggetto che, tramite lo schermo di una società a lui riconducibile, predispose la documentazione falsa, escludendo che questi fosse mero consulente tecnico. La responsabilità solidale deriva dalla natura dolosa dei fatti; sulle somme, già rivalutate, decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Nota della Redazione
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