Cessazione materia del contendere e spese nella riliquidazione pensionistica ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 4 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta rideterminazione della pensione e la corresponsione degli arretrati da parte dell’ente previdenziale determinano la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla particolare complessità della questione giuridica anteriore alle pronunce delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 2021 e dall’adeguamento informatico necessario per l’ampia platea degli interessati. Il ricorso proposto quando la pretesa creditoria era già stata integralmente soddisfatta è infondato e comporta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione sulla quota retributiva dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati dal 1° gennaio 2022, interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito eccependo che le rideterminazioni richieste erano già intervenute, in parte prima del giudizio e in parte in corso di causa, in attuazione della circolare n. 44 del 23 marzo 2022, adottata in adeguamento all’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e alle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. L’ente ha quindi concluso per la cessazione della materia del contendere, con eccezione della posizione di un ricorrente, per il quale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice prende atto che il contenzioso è venuto meno per intervenuta soddisfazione delle pretese e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con riferimento a quattro ricorrenti.
Sulla compensazione delle spese, la Corte rileva che la questione giuridica sottesa era di particolare complessità prima delle decisioni delle Sezioni Riunite del 2021. L’INPS ha dovuto adottare una specifica circolare e adeguare i sistemi informatici per i ricalcoli riguardanti un’ampia platea di interessati, appartenenti a diversi comparti.
I solleciti dei ricorrenti risalgono a gennaio 2022 e sono quindi anteriori alla circolare del 23 marzo 2022: non può ravvisarsi alcuna mancata tempestività dell’ufficio territoriale. La Corte tiene conto anche del comportamento processuale delle parti, poiché i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento nonostante fossero già destinatari dei provvedimenti di rideterminazione. Sussistono pertanto giusti motivi di compensazione.
Quanto alla posizione del ricorrente V., la documentazione attesta che la rideterminazione era già intervenuta e che gli arretrati erano stati liquidati con i cedolini di gennaio, febbraio e marzo 2023. Al momento del ricorso, depositato il 14 luglio 2023, la pretesa era dunque palesemente infondata e il ricorrente ne era consapevole, avendo percepito quanto dovuto da circa sei mesi.
Il ricorso di tale ricorrente è pertanto rigettato, con condanna alla refusione delle spese secondo il principio di soccombenza, liquidate in dispositivo in € 450,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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