Squilibrio economico dell’azienda sanitaria e obblighi di riequilibrio (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 93 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 3 del d.l. n. 174/2012, è un controllo di legalità e regolarità finalizzato all’adozione di misure correttive. L’accertamento di uno squilibrio economico-finanziario impone all’ente e alla Regione l’adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle aziende devono essere definiti con atti formali e accessibili, basati su una programmazione realistica, e non possono essere rimodulati a fine esercizio così da ridursi a meri rilevatori a posteriori della spesa sostenuta.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha esaminato la relazione sul bilancio di esercizio 2024 dell’Azienda USL Toscana Sud Est, trasmessa dal Collegio sindacale. Dall’istruttoria sono emerse criticità nella gestione economico-finanziaria dell’ente, che hanno indotto il magistrato istruttore a sottoporre la situazione alla valutazione collegiale. L’Azienda ha presentato memorie difensive e chiarimenti in adunanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accertato la perdita di esercizio di 66.434.498 euro, in peggioramento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una condizione di squilibrio economico strutturale. Nonostante l’incremento dei ricavi da finanziamento ordinario, questi non risultano sufficienti a coprire i costi di produzione, in crescita per l’aumento della spesa farmaceutica e per i dispositivi medici, nonché per gli oneri del personale. La Sezione ha rilevato la mancata assegnazione entro fine esercizio dei contributi regionali in conto capitale, che ha costretto l’Azienda a destinare parte del fondo sanitario alla copertura di spese di investimento.
In relazione alla spesa per farmaci, la Corte ha osservato che gli strumenti di contenimento, come il payback e il fondo per i farmaci innovativi, si sono rivelati insufficienti, e che gli obiettivi fissati dalla Regione sono risultati irrealistici per ammissione della stessa Regione. La Sezione ha quindi stabilito che gli obiettivi di contenimento devono essere basati su una programmazione realistica dei costi e definiti mediante atti formali, non rimodulabili a fine esercizio.
Quanto al personale, la Corte ha evidenziato che l’incremento dei costi è imputabile in gran parte al rinnovo dei contratti collettivi e ha richiamato l’attenzione sulla sostenibilità delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate con risorse straordinarie durante l’emergenza pandemica. Ha inoltre richiesto una rappresentazione precisa degli obiettivi del piano di riordino concordato con la Regione.
La Sezione ha infine accertato l’elevato ammontare dei costi dell’indebitamento e la mancata indicazione integrale delle fonti di copertura nel piano degli investimenti. Ha sottolineato che, ai fini del calcolo dell’indice di indebitamento, l’inclusione di ricavi da prestazioni extraregionali determina un effetto espansivo meramente nominale, sovrastimando la capacità di autofinanziamento dell’ente. Ha inoltre evidenziato la ritardata adozione e approvazione dei bilanci, in violazione dei termini di legge.
La Corte ha accertato la presenza dei profili di criticità e ha chiesto all’Azienda e alla Regione di adottare provvedimenti idonei a rimuoverli, comunicandoli alla Sezione che ne valuterà l’idoneità nei successivi controlli.
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Nota della Redazione
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