Spese di giudizio e soccombenza virtuale nella cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 51 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, intervenuta per il sopravvenuto riconoscimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente previdenziale, non preclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La soccombenza si radica nel fatto che l’Istituto ha riconosciuto le ragioni della controparte soltanto in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo, sicché il ricorrente è stato costretto a promuovere il giudizio per ottenere quanto dovuto. Ne consegue la condanna dell’ente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell’Avvocato antistatario. Il principio opera anche quando la resistente abbia chiesto la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.08.2012, o alla diversa decorrenza ritenuta di giustizia. Costituendosi, l’INPS ha dichiarato che la liquidazione delle prestazioni era in corso, seppure al momento bloccata per meri motivi tecnici.
In corso di causa l’Istituto ha riconosciuto le prestazioni richieste e liquidato gli arretrati, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, chiedendo però la condanna alle spese con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario. La causa è stata discussa all’udienza del 27.03.2024.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni rileva anzitutto che entrambe le parti hanno concordemente richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il riconoscimento del trattamento pensionistico e la liquidazione degli arretrati da parte dell’Istituto previdenziale. Preso atto di tale sopravvenienza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata.
La questione residua riguarda le spese. L’INPS aveva chiesto la compensazione, mentre il ricorrente ne aveva domandato la condanna in favore dell’Avvocato antistatario. Il Giudice richiama il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale la condanna alle spese prescinde dalla pronuncia di merito e si ancora all’esito che il giudizio avrebbe avuto in assenza della sopravvenienza.
Nel caso concreto l’Istituto ha riconosciuto le ragioni di controparte solo in corso di causa e dopo la notifica del ricorso introduttivo. Tale circostanza, secondo il Giudice, dimostra che il giudizio è stato necessario per ottenere quanto dovuto e che la resistente deve essere considerata soccombente ai fini delle spese.
La Corte condanna pertanto l’INPS al rimborso, in favore di controparte, delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato antistatario. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il sopravvenuto riconoscimento della prestazione non è ragione sufficiente per compensare le spese, quando l’ente abbia indotto il ricorrente a promuovere il giudizio.
Nota della Redazione
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