Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 47 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva che, in forza del regolamento comunale, incassa l’imposta di soggiorno dai pernottanti, ne rilascia quietanza e la riversa al Comune è agente contabile, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativo-contabile per l’omesso riversamento. I mutamenti normativi introdotti dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 5-quinquies D.L. n. 146/2021 non incidono sul rapporto di servizio che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011. L’incarico di rilasciare quietanza, tipico documento contabile con efficacia probatoria dell’adempimento ex art. 1199 c.c., conferma l’affidamento di un’attività di riscossione per conto dell’ente impositore. L’elemento soggettivo del dolo è desumibile dalla tenuta di una contabilità in nero, dall’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dall’evasione totale delle imposte.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di una ditta individuale esercente attività di affittacamere e bed and breakfast, chiedendo la condanna al pagamento in favore del Comune della somma di euro 24.590,00, oltre accessori, a titolo di omesso riversamento dell’imposta di soggiorno che il gestore aveva l’obbligo di riscuotere e di cui aveva la disponibilità.

La vicenda processuale ha origine da una verifica della Guardia di finanza, che aveva accertato i ricavi dell’attività ricettiva e quantificato l’imposta non versata ricostruendo il numero degli alloggianti. Con la sentenza Sez. II centrale d’appello n. 170 del 19.6.2023 la pronuncia di primo grado era stata riformata in punto di giurisdizione, con rimessione al giudice di primo grado in diversa composizione. Il giudizio è quindi ripreso davanti alla Sezione territoriale con atto di citazione in riassunzione. Il convenuto non si è costituito. In udienza il Pubblico Ministero ha rideterminato l’importo in euro 14.745,20.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare la contumacia del convenuto, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Passa poi alla questione di giurisdizione, rilevando che sulla stessa si è formato il giudicato per effetto della definitività della sentenza di appello: ogni ulteriore valutazione sull’effettivo maneggio dell’imposta incassata è quindi preclusa alle parti e al giudice di rinvio.

Nel merito, la Corte esamina l’art. 7 del Regolamento del Comune di Bergamo, che incarica espressamente il gestore di incassare l’imposta dai soggetti passivi al termine di ciascun soggiorno, di rilasciarne quietanza e di versarla al Comune entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre. Il tenore letterale della norma appare puntuale nel delineare il procedimento di incasso secondo modalità prettamente contabili. Di particolare portata esegetica è l’incarico di rilasciare quietanza, documento contabile con efficacia probatoria dell’adempimento e effetti liberatori ex art. 1199 c.c. L’art. 6 del Regolamento aggiunge ulteriori obblighi di comunicazione e informazione. Da qui la Corte esclude alcuna duplicazione funzionale con gli obblighi dichiarativi posticipati introdotti dalla novella del 2020.

Sul piano fattuale, dagli atti risulta che il convenuto non ha mai riversato l’imposta relativa al periodo 2013-2018. Egli era sconosciuto al Comune quale gestore di attività ricettiva e all’Agenzia delle entrate quale contribuente, non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi né tenuto le scritture contabili obbligatorie. Tale contegno induce a ritenere la condotta illecita imputabile a titolo di dolo: la contabilità in nero e l’evasione totale delle imposte dirette e indirette costituiscono elementi probatori incontestabili di una predeterminata volontà di sottrarsi agli obblighi di riversamento di pubblico denaro.

In punto di quantum, il Collegio ritiene maggiormente precisa la quantificazione operata dal Pubblico Ministero in udienza, fondata sui due file excel acquisiti dalla Guardia di finanza e contenuti in una pen drive consegnata spontaneamente dal convenuto, i cui dati lo stesso ha confermato a verbale. Il calcolo risulta inoltre effettuato in senso più favorevole al convenuto, avendo considerato prudenzialmente una sola presenza per ciascun soggiorno registrato. Il convenuto è dunque ritenuto responsabile per l’omesso riversamento delle somme che avrebbe dovuto riscuotere e di quelle incassate, di cui ha avuto la disponibilità e il correlato maneggio, ed è condannato al pagamento di euro 14.745,20 oltre rivalutazione e accessori, con spese di giudizio a carico del soccombente ex art. 31 c.g.c., comprese quelle del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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