Reversibilità a orfano maggiorenne inabile: questione di fatto e cristallizzazione dei requisiti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 116 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico di appello, proponibile solo per motivi di diritto ai sensi dell’art. 170 c.g.c., costituisce questione di fatto, e come tale non deducibile, il motivo che investa la valutazione della documentazione medico-legale e delle altre risultanze probatorie. Rientra tra le questioni di fatto anche l’accertamento delle condizioni oggettive e soggettive del trattamento di reversibilità, incluso il riscontro dell’inabilità e della vivenza a carico alla data del decesso del dante causa. Il difetto di motivazione è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente, non essendo sufficiente il mero rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio. Il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro per l’orfano maggiorenne deve essere accertato con riferimento alla data del decesso del genitore, non rilevando accertamenti compiuti per altri fini e in periodi diversi.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda con cui l’orfana maggiorenne di un dipendente pubblico, deceduto il 15 agosto 2010, ha rivendicato il trattamento ai superstiti dalla data del decesso del padre. La ricorrente, già riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa del 75% e già beneficiaria dal 4 settembre 2015 della reversibilità della madre, ha allegato il proprio stato di inabilità e la vivenza a carico del genitore.

La Commissione medica di verifica ha però giudicato la ricorrente non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con sentenza n. 834/2022, ha rigettato la domanda facendo proprio il parere del Collegio medico-legale. Propone appello la parte privata, deducendo falsa applicazione di norme e mancato esame di documenti ritenuti decisivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il rispetto del canone prospettico dell’art. 170 c.g.c., rilevando che i motivi dedotti investono in realtà questioni di fatto. Tra queste rientrano la valutazione della documentazione medico-legale e delle altre risultanze probatorie, la classificazione delle infermità e le condizioni per la concessione del trattamento di reversibilità, ivi compreso il riscontro dell’inabilità e della vivenza a carico.

La Corte ricorda che il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. Non costituisce invece difetto di motivazione il mero rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio e la mancata confutazione delle perizie di parte, essendo sufficiente il richiamo alle argomentazioni del consulente, implicitamente assorbenti delle contrarie valutazioni.

Nel caso concreto, i motivi dell’appellante investono la valutazione della documentazione sanitaria, la pretesa superficialità del parere del Collegio medico, la mancata visita diretta della ricorrente e il mancato esame della perizia di parte, nonché il discostamento dagli accertamenti del Tribunale di Salerno. Tali censure, osserva il Collegio, tendono surrettiziamente a ottenere una pronuncia di fatto, e sono pertanto inammissibili.

Anche nel merito l’appello è infondato. La Corte esamina la disciplina applicabile, in particolare gli artt. 82 e 85 del d.P.R. n. 1092/1973 e la legge n. 218/1952, richiamando la cristallizzazione dei requisiti alla data del decesso. Sottolinea la differenza tra il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro del settore pubblico e quello dell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiamando il più recente orientamento che valorizza parametri socio-biologici.

La Corte esclude che i nuovi documenti prodotti in appello — iscrizioni nelle liste del collocamento mirato — possano essere ammessi, non essendo stati allegati prima per causa non imputabile alla parte, e li ritiene comunque insufficienti a dimostrare la misura dell’inabilità. Né il riconoscimento di inabilità al 100% intervenuto nel 2019 o la reversibilità della madre, accertate per altri fini e in periodi diversi, sono dirimenti rispetto alla reversibilità del padre, il cui decesso è avvenuto nel 2010. L’appello è dunque dichiarato inammissibile e comunque infondato, con conferma della decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *