Falso diploma e responsabilità contabile: autonomia del giudice erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 54 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile accerta autonomamente, secondo il criterio del più probabile che non, il mancato conseguimento del titolo di studio dichiarato dal dipendente per l’inserimento in graduatoria e per il conferimento dell’incarico. Le sentenze penale di assoluzione e civile che abbia annullato la rimozione dalla graduatoria non esplicano efficacia di giudicato nel processo erariale, non essendovi stato nel primo alcun accertamento sull’autenticità del certificato e non essendo a tal fine sufficiente il richiamo all’art. 652 cod. proc. pen. Il registro dei diplomi, tenuto da pubblico ufficiale, ha natura di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso, non superabile con mere contestazioni generiche. Il certificato “semplice” e la dichiarazione sostitutiva di certificazione non hanno il valore legale del diploma e non inficiano le risultanze dell’elenco ufficiale.
Il Fatto
La Procura regionale citava in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al pagamento di euro 5.386,50, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L’addebito riguardava emolumenti percepiti quale collaboratore scolastico in assenza di valido titolo di studio, di cui il convenuto avrebbe falsamente attestato il possesso nella domanda di inserimento nella graduatoria di terza fascia e nel successivo contratto.
La vicenda traeva origine dall’esposto del dirigente scolastico di un istituto comprensivo, che aveva stipulato con il convenuto un contratto a tempo determinato sino al 30.06.2021 mediante scorrimento della graduatoria. Le verifiche avevano evidenziato che il nominativo del convenuto non compariva nel registro ufficiale dei diplomati della scuola paritaria presso cui assumeva di aver conseguito il titolo. Il decreto monitorio non era stato accettato, onde la prosecuzione con rito ordinario. Il convenuto eccepiva l’esito a lui favorevole del giudizio penale e di quello lavoristico, la validità del certificato esibito, l’insussistenza del danno e invocava in via gradata il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal criterio probatorio del più probabile che non, richiamando Cass. SSUU n. 576/2008, e ritiene decisivo che il nominativo del convenuto non risulti nell’elenco ufficiale dei diplomati e che questi non abbia prodotto il diploma né il certificato sostitutivo. Il registro dei diplomi, disciplinato dalla circolare ministeriale n. 59 del 23.6.2009 e poi dalla n. 51 dell’11.6.2010, è raccolta ufficiale tenuta da pubblico ufficiale: il suo contenuto fa piena prova della provenienza delle registrazioni e dei fatti attestati fino a querela di falso ex artt. 221 e ss. cod. proc. civ.
Le attestazioni dei dirigenti scolastici competenti confermano l’assenza del nominativo. La difesa non ha proposto querela di falso e si è limitata a contestare genericamente la veridicità del registro: contestazione inidonea a scalfire la valenza fidefacente delle risultanze.
Quanto ai documenti difensivi, la copia semplice del certificato di diploma non ha lo stesso valore legale dell’originale e, a differenza dei certificati sostitutivi di cui all’art. 4, c.2, circolare ministeriale n. 266 del 6.9.1991, non ha la stessa efficacia legale. La dichiarazione sostitutiva dell’amministratore della scuola paritaria è priva di rilievo probatorio, perché indica una data di conseguimento (13.3.2017) diversa da quella autocertificata (a.s. 2011/2012). Le risultanze sulle vicende dell’istituto corroborano la valutazione di non genuinità dei documenti.
La condotta è ascritta a titolo doloso, per l’intento di trarre in inganno l’amministrazione sui requisiti di legge. Il Collegio, valutati gli atti ai sensi dell’art. 95, c.5 c.g.c., ritiene di superare gli esiti dei giudizi penale e lavoristico, privi di efficacia di giudicato nel giudizio contabile. Nel processo penale non vi fu alcun accertamento sull’autenticità del certificato, sicché non opera l’art. 652 cod. proc. pen. Il ragionamento del giudice civile non è condivisibile per l’erronea applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, c.1 cod. proc. civ. al giudizio contumaciale e per la mancata valutazione della discordanza tra dichiarazione e certificato.
Il danno è riconosciuto nella retribuzione corrisposta a fronte di un incarico ottenuto senza il prescritto titolo. Il concorso colposo del Ministero e l’applicazione della regola dei vantaggi ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994 sono esclusi per difetto di allegazione e prova, con condanna al pagamento di euro 5.386,50, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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