Rivalutazione contributiva amianto limitata al tetto dei quaranta anni (Corte dei Conti Sez. I App. n. 24 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, assolve una funzione di agevolazione dell’accesso al trattamento pensionistico e non una funzione indennitaria o risarcitoria. L’art. 4 del d.m. 27 ottobre 2004, attuativo dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003, fissa il limite dell’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici in quaranta anni, ovvero nel diverso limite massimo del regime di appartenenza se inferiore. Ne consegue che il beneficio non spetta a chi abbia già maturato un’anzianità contributiva superiore al tetto, non potendo esso incrementare la misura del trattamento previdenziale già conseguibile.
Il Fatto
Con la sentenza n. 174/2022 la Corte dei conti — Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione contributiva del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta sino al 31/12/1995 con esposizione qualificata all’amianto.
Avverso tale decisione ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione dell’art. 47 del d.l. n. 269/2003 e dell’art. 4 del d.m. 27 ottobre 2004. Secondo l’Istituto il beneficio sarebbe limitato al raggiungimento dei quaranta anni di anzianità e non spetterebbe a chi tale soglia abbia già superato. I resistenti hanno replicato invocando la specificità del loro regime previdenziale e un interesse concreto all’accertamento, tradotto nell’incremento della quota retributiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta un unico motivo di appello, incentrato sul profilo funzionale dell’istituto. L’art. 4 del d.m. 27 ottobre 2004 stabilisce che l’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici derivanti dall’esposizione all’amianto, non può risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo del regime di appartenenza, ove inferiore.
La Corte richiama l’orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il beneficio assolve solo la funzione di agevolare il conseguimento della pensione ed è ottenibile unicamente da chi non abbia raggiunto il massimo della prestazione conseguibile, ossia le 2080 settimane di contribuzione (Cass. sez. lav. n. 5481 del 2012, n. 1939 del 2011, n. 17528 del 2002). L’istituto non ha natura indennitaria o risarcitoria, ma è destinato unicamente ad aumentare il periodo contributivo necessario al diritto a pensione (Corte cost. n. 290/2010).
Nel medesimo solco si colloca la giurisprudenza di appello contabile, che ha ribadito come il limite dei quaranta anni vada inteso quale massimo conseguibile mediante il beneficio, non superabile neppure quando il regime applicabile preveda una soglia inferiore (Sez. III di appello n. 611/2017). La Corte di cassazione ha inoltre precisato che la disciplina dei benefici connessi all’esposizione all’amianto è regolata da normativa speciale, in sé compiuta e non derogata dalle leggi generali successive in materia di accesso alla pensione (Cass. n. 15962/2015).
Su queste basi il Collegio ritiene non condivisibile la tesi dei resistenti. Riconoscere all’istituto un effetto sostitutivo-incrementativo del trattamento previdenziale, anche quando esso sia già superiore ai quaranta anni, significa travisarne il profilo costitutivo-funzionale di agevolazione all’accesso, per giunta calmierato dal tetto dei quaranta anni o dal limite inferiore del regime di appartenenza. L’appello è dunque accolto, poiché i pensionati avevano già maturato un servizio utile superiore agli anni quaranta, con conseguente rigetto della domanda avanzata in primo grado.
Quanto alle spese di difesa, il Collegio le compensa in ragione della riscontrabilità di diversi orientamenti di merito sull’interpretazione della disciplina; nulla si provvede sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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