Controllo spese elettorali: rendiconto conforme ma senza documentazione (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 18 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulle spese elettorali dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il Collegio istituito presso la Sezione regionale verifica la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta, nei limiti fissati dall’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), della l. n. 96/2012. Il termine di sei mesi per la conclusione del controllo decorre dalla scadenza ex lege per la trasmissione dei consuntivi, non dalla presentazione effettiva dei singoli rendiconti. La tardività del deposito non integra di per sé omissione sanzionabile, ove il rendiconto sia stato acquisito a seguito di formale sollecito rimasto non inammissibile ma evaso. La mancanza di documentazione a prova delle spese dichiarate non è autonomamente sanzionabile quando non si traduca in violazione dei limiti di spesa o delle fonti di finanziamento, restando accertata la conformità sostanziale delle spese alla legge.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha esaminato i consuntivi delle ventidue liste partecipanti alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Lecce, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Dieci liste hanno presentato rendiconto negativo, attestando di non aver ricevuto contributi né sostenuto spese; le altre hanno depositato consuntivi con indicazione delle spese e delle fonti di finanziamento.
Acquisiti i rendiconti, il Collegio ha svolto richieste istruttorie integrative su fonti di finanziamento, ammissibilità e inerenza delle spese, completezza della documentazione dei pagamenti e osservanza delle regole sulle contribuzioni private. Il controllo è stato attivato a seguito dell’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 31 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto precisato il perimetro del proprio esame. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 515/1993, il controllo si limita alla verifica della conformità alla legge delle spese e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. L’accertamento ha quindi riguardato il rispetto dei limiti massimi dell’art. 13, comma 5, della l. n. 96/2012, la riconducibilità delle spese alle tipologie dell’art. 11 della l. n. 515/1993, la riferibilità temporale alla campagna elettorale e l’esistenza di finanziamenti a copertura.
Sul piano del dies a quo, il Collegio ha individuato il termine semestrale di conclusione del controllo nella data di scadenza ex lege per la trasmissione dei consuntivi, fissata in quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale e quindi al 14 settembre 2024. La scelta prescinde dalla data di effettivo deposito dei singoli rendiconti e consente di governare le presentazioni tardive.
Quanto ai ritardi, il Collegio ha richiamato la delibera n. 24/2013 della Sezione delle autonomie, secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile prima di una formale messa in mora rimasta inevasa. Poiché le liste in ritardo hanno provveduto dopo il sollecito della Sezione, tutti i rendiconti sono stati considerati regolarmente presentati, con conseguente esclusione della sanzione dell’art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012.
Nel merito delle spese, non sono emerse elargizioni superiori al tetto di € 3.000,00 per la dichiarazione congiunta, né superamenti del tetto di € 100.000,00 annui per le erogazioni liberali, né violazioni delle limitazioni all’uso del contante o del divieto di finanziamenti societari dell’art. 7 della l. n. 195/1974. Per una lista il rendiconto è risultato privo di qualunque documentazione attestante le spese dichiarate, con importi riferiti a carburante, caffè e cene. Il Collegio ha escluso sia la segnalazione ad altri organi sia l’applicazione delle sanzioni degli art. 15, commi 15 e 16, della l. n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 7, della l. n. 96/2012, non risultando superati i limiti di spesa né violate le regole sulle fonti di finanziamento. La deliberazione accerta pertanto la conformità a legge delle spese e la regolarità della documentazione, e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della l. n. 515/1993.
Nota della Redazione
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