Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 53 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il collegio definisce il giudizio con sentenza quando accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata nel decreto di ammissione. La definizione presuppone l’integrale esecuzione dell’onere economico nel termine perentorio fissato dal collegio. La sentenza che definisce il rito abbreviato in primo grado è espressamente non impugnabile. Le spese del giudizio sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, ove dagli elementi probatori in atti risulti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il convenuto, militare infermiere dell’Esercito Italiano in servizio presso un ospedale militare nel periodo 2012-2020, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi euro 71.954,25. La contestazione riguardava lo svolgimento di una reiterata serie di attività libero professionali di infermiere strumentista presso cliniche private, in assenza di autorizzazione datoriale, con percezione dei relativi compensi e mancato riversamento in favore dell’amministrazione di appartenenza, in violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, D.Lgs. n. 165/2001. L’originaria imputazione era a titolo di dolo.

Il convenuto si è costituito eccependo l’infondatezza della prospettazione accusatoria e ha formulato istanza di definizione abbreviata del giudizio ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con il pagamento di euro 28.781,70, pari al 40% della somma oggetto di richiesta di riversamento. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole, sia in ordine all’an sia al quantum.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato l’istanza alla luce dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativo a quello ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario, mediante pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

La questione centrale riguardava l’ammissibilità del rito in presenza di un arricchimento del convenuto. L’organo requirente, in sede di parere, ha dato rilievo alle deduzioni difensive e ha ritenuto di derubricare la contestazione dell’elemento soggettivo da doloso a gravemente colposo. Su tale base, con Decreto n. 2/2024, il collegio ha ritenuto, in via di sommaria delibazione propria del rito e impregiudicate le future valutazioni di merito in caso di mancata definizione, che l’arricchimento fosse imputabile a titolo di colpa grave e non di dolo, ammettendo consequenzialmente il rito alternativo.

La Sezione ha quindi disposto l’ammissione del convenuto a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma di euro 28.781,70, pari al 40% del danno erariale contestato. Il giudizio è stato rinviato ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c. all’odierna camera di consiglio.

In questa sede il collegio ha verificato l’intervenuta ammissione al rito abbreviato, puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata, come comprovato dalla contabile del versamento effettuato in data 1.3.2024 e dalla successiva nota di ricezione e lavorazione contabile da parte del competente Centro Nazionale Amministrativo Esercito in data 14.3.2024. Ha pertanto dichiarato la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.

Quanto alle spese, liquidate in euro 93,10, il collegio le ha poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La sentenza di primo grado è espressamente qualificata non impugnabile dall’art. 130, comma 9, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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