Riliquidazione pensione Vigili del Fuoco e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 59 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la riliquidazione del trattamento operata dall’INPS in conformità alle pronunce delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e all’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e determina la cessata materia del contendere. L’accoglimento della domanda in via amministrativa, prima della decisione, esclude ogni ulteriore pronuncia sul diritto. Il mutamento giurisprudenziale al quale l’Istituto si è adeguato costituisce giusto motivo di compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già Caporeparto dei Vigili del Fuoco, è titolare di una pensione di anzianità liquidata con sistema misto a decorrere dal 1° ottobre 2021. Alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni e 3 mesi.
L’INPS aveva applicato l’aliquota del 2,33% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché quella del 2,44% stabilita dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare. Diffidato senza esito, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione delle quote retributive, gli arretrati con interessi e rivalutazione e l’adeguamento del trattamento in corso.
La Motivazione della Corte
Costituitosi in giudizio, l’INPS ha riconosciuto il diritto del ricorrente e ha chiesto un rinvio per procedere al ricalcolo. All’udienza del 7.11.2023 il ricorrente ha insistito per la discussione, mentre il difensore dell’Istituto ha ribadito l’istanza di differimento, accordata per il 10.4.2024.
In data 20.2.2024 l’Istituto ha depositato la riliquidazione eseguita secondo la domanda. Il giudice unico ha quindi verificato, sulla documentazione prodotta, che la posizione pensionistica è stata corretta mediante adeguamento alle SSRR 1/2021/QM e 12/2021/QM e all’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021.
Tale adeguamento ha integralmente soddisfatto le pretese del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico. Ne consegue, secondo la Corte, la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, con pronuncia di estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, il giudice ha rilevato che il soddisfacimento della pretesa è derivato da un mutamento giurisprudenziale cui l’Istituto si è conformato, e non da una resistenza ingiustificata. Su questa base ha disposto la compensazione delle spese, respingendo implicitamente la richiesta di liquidazione avanzata dal difensore del ricorrente.
Nota della Redazione
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