Inammissibile l’aggravamento di pensione di guerra non dedotto in sede amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 4 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non trova applicazione l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., richiamato dall’art. 21, primo comma, delle norme di attuazione del c.g.c. L’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c. impone che la domanda giudiziale sia sovrapponibile a quella amministrativa per petitum e causa petendi: l’aggravamento dell’infermità sopravvenuto dopo la presentazione dell’istanza amministrativa non è valutabile dal giudice. Il ricorrente che intenda far valere il peggioramento deve proporre nuova domanda in sede amministrativa. La preclusione opera per tutte le tipologie di giudizi pensionistici, civili, militari e di guerra.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di guerra di 3^ categoria per la perdita anatomica delle prime tre dita della mano sinistra e dei rispettivi metacarpi con ipofunzionalità del quarto e quinto dito, presentava domanda di aggravamento ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 915 del 23.12.1978, deducendo una sopravvenuta invalidità a carico della mano destra.
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza, con decreto n. 18005 del 01/12/2023, respingeva l’istanza adeguandosi al parere della Commissione Medica di Verifica dell’INPS, che non aveva riconosciuto alcun aggravamento. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento di un trattamento complessivo di prima categoria con cumulo di settima, ovvero di seconda categoria per cumulo con la terza già in godimento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha disposto due successive relazioni del CML operante presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. Il primo parere, definitivo dal 29/05/2025, ha riconosciuto l’ascrivibilità della artrosi della mano destra alla Tabella B con decorrenza dal giugno 2024, escludendo ogni nesso tra la spondiloartrosi lombare e cervicale e l’infermità di guerra.
All’esito di ulteriore consulenza, depositata il 16/01/2026, il CML ha rivisto la propria valutazione: la patologia della mano destra è stata ascritta alla 8^ categoria Tab. A, con conseguente cumulo di seconda categoria ai sensi della Tab. F1 annessa al d.P.R. n. 915/1978, sempre con decorrenza dal giugno 2024. La gonartrosi del ginocchio destro è stata ascritta alla Tabella B con due annualità di 8^ categoria dalla data dell’accertamento collegiale. La spondiloartrosi è stata confermata come non interdipendente.
La Corte ha ritenuto di dover applicare il criterio normativo del punto f) dei “Criteri per l’applicazione della tabella A, B ed E” del d.P.R. n. 834/1981, che consente di valutare la perdita parziale dell’organo superstite per causa estranea alla guerra. Su questa base le conclusioni del CML risultano conformi al dettato normativo.
Il nucleo della decisione è però processuale. Il Giudice ha rilevato che gli aggravamenti accertati risalgono a epoche successive alla domanda amministrativa del 24/02/2023. Ha quindi richiamato l’art. 21, primo comma, delle norme di attuazione del c.g.c., secondo cui al processo pensionistico non si applica l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che imporrebbe di valutare anche l’aggravamento verificatosi nel corso del procedimento.
Tale preclusione trova fondamento nell’art. 153, primo comma, lett. b), c.g.c., che sancisce l’inammissibilità del ricorso ove si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa. La domanda giudiziale deve essere sovrapponibile a quella amministrativa per petitum e causa petendi. In caso di aggravamento è necessario inoltrare nuova istanza amministrativa. La Corte ha richiamato sul punto C.d.c., Sez. II Giur. App., sent. n. 115/2025, che ha esteso la portata della norma a tutti i giudizi pensionistici.
Da qui il rigetto del ricorso, non essendo valutabile in quella sede l’aggravamento sopravvenuto. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione dell’evoluzione della vicenda contenziosa e dell’esito della consulenza.
Nota della Redazione
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