Inammissibile il parere sul rimborso delle spese legali per abuso d’ufficio depenalizzato (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 231 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è limitata alla materia della contabilità pubblica e non si estende a una consulenza di portata generale. La richiesta di parere concernente il rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti comunali sottoposti a procedimento penale è oggettivamente inammissibile: la questione, pur con riflessi finanziari sul bilancio, attiene alla fase sostanziale del procedimento amministrativo e non alla disciplina contabilistica. L’inammissibilità è confermata dal carattere concreto e individuale del quesito, che implica valutazioni su comportamenti e atti gestionali già adottati e non presenta i connotati di generalità e astrattezza richiesti.
Il Fatto
Il sindaco di un Comune siciliano ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo sulla possibilità di accogliere l’istanza di rimborso delle spese legali presentata da alcuni dipendenti comunali. Questi ultimi erano stati sottoposti a procedimento penale per abuso d’ufficio e assolti in seguito all’abrogazione del reato.
L’Amministrazione riteneva l’istanza inaccoglibile per due ragioni: la presenza di una possibile colpa grave dei dipendenti, desumibile dall’accoglimento immediato di una richiesta avanzata da una ditta senza alcuna attività istruttoria, e il fatto che l’assoluzione derivava dall’abrogatio criminis e non dal non aver commesso il fatto. Investita della questione, la Corte ha esaminato preliminarmente i profili di ammissibilità del quesito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha separato il profilo soggettivo da quello oggettivo dell’ammissibilità. Sotto il primo aspetto, la richiesta è stata ritenuta ammissibile: essa proveniva dal sindaco, organo rappresentativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, e l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 consente ai Comuni di rivolgere analoghe domande alle Sezioni regionali di controllo.
Il nodo è invece oggettivo. La Corte ha richiamato le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, oltre alla deliberazione delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/2010, per delimitare la nozione di contabilità pubblica: il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici. La funzione consultiva non può trasformarsi in consulenza generale.
Su questa base il Collegio ha escluso che il rimborso delle spese legali rientri nella materia. Il mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio è criterio riduttivo e insufficiente: la disciplina contabile riguarda la fase discendente, mentre la questione attiene alla fase sostanziale del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa contabilistica. La Corte ha aggiunto che la presenza di pronunce di giurisdizioni di diversi ordini sulla medesima tematica costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica.
Il Collegio ha poi rilevato che il quesito involge la definizione di un caso specifico, con riferimento a fatti gestionali già adottati. Esso difetta dei caratteri di generalità e astrattezza richiesti: accoglierlo in sede consultiva significherebbe attribuire all’Ente un avallo preventivo o successivo della magistratura contabile e, di fatto, sostituirsi all’Amministrazione nel giudizio sulla legittimità dell’atto. Per queste ragioni la richiesta di parere è stata dichiarata oggettivamente inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame nel merito.
Nota della Redazione
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