Adeguamento INPS alle Sezioni riunite e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 5 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento spontaneo dell’Istituto previdenziale alle pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti in materia di aliquota di rendimento della quota retributiva della pensione determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione. Il giudice dichiara la cessazione quando le parti concordino su tale esito e l’amministrazione abbia effettivamente ricalcolato il trattamento secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della controversia e dal contrasto giurisprudenziale che ha preceduto l’intervento nomofilattico.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al corpo dei Carabinieri, è titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995, ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e contributivo per quelle successive al 01.01.1996, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il ricorrente contesta la liquidazione operata dall’INPS, che non avrebbe applicato, per la quota retributiva, la corretta aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto si costituisce dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 e chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, con memoria, aderisce a tale conclusione chiedendo la vittoria delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla determinazione dell’aliquota di rendimento applicabile alla quota retributiva della pensione dei militari che non raggiungano, alla data del 31.12.1995, diciotto anni di anzianità contributiva. Sul punto si erano registrate pronunce contrastanti, poi ricomposte dalle Sezioni riunite.

Il giudice rileva che l’Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021. Tale adeguamento esclude la persistenza di un interesse alla pronuncia di merito, poiché il rapporto sostanziale ha trovato soddisfazione nella condotta dell’amministrazione.

Su questa base la Corte accoglie l’istanza concorde delle parti e dichiara la cessazione della materia del contendere. L’esito non è una pronuncia sul merito, ma una declaratoria processuale che recepisce la composizione sopravvenuta della lite.

Quanto alle spese, il giudice ne dispone la compensazione integrale. La decisione si fonda sulla complessità della controversia e sull’alternarsi di pronunce giurisprudenziali contrastanti sulla questione, circostanza che giustifica la deroga al criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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