Pensione di anzianità dei militari e aliquota dell’80% nel sistema misto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 72 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che al 31.12.1995 vantava un’anzianità contributiva utile inferiore a diciotto anni è assoggettato al sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995: quota retributiva per le anzianità fino al 31.12.1995, quota contributiva per quelle successive. Ai fini del requisito della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, conseguita entro il 31.12.2011, occorre applicare l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nel senso indicato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, attribuendo il 2,44% annuo alla sola quota retributiva. La quota successiva al 1995 è valorizzata nel sistema contributivo, senza riconoscimento di alcuna aliquota. Ne consegue l’esclusione del diritto alla pensione di anzianità in capo a chi non raggiunga, con tale computo, la soglia dell’80%.

Il Fatto

Un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio per effetto di una sanzione della rimozione conseguente a condanna penale definitiva, ha chiesto il riconoscimento della pensione di anzianità. Ha dedotto di aver maturato trentaquattro anni, un mese e ventiquattro giorni di anzianità e di possedere, alla data del congedo, un’età anagrafica di almeno cinquantaquattro anni e la massima anzianità contributiva dell’80% conseguita entro il 31.12.2011.

La domanda presentata nel 2022 era stata respinta dall’Amministrazione. Il ricorrente ha quindi agito nei confronti del Ministero della Difesa e dell’INPS, chiedendo l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 nel senso indicato dalle circolari INPS n. 107/2021 e n. 199/2021, il riconoscimento di ulteriori cinque anni ex art. 5 d.lgs. n. 165/1997 e la conseguente condanna al pagamento delle indennità non percepite. Entrambi i resistenti hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha accertato che il ricorrente, alla data di cessazione, vantava un’anzianità utile pari a trentotto anni, sette mesi e ventitré giorni, comprensiva di cinque anni di supervalutazione ex art. 3 legge n. 284/1977. Tale dato, tuttavia, non basta a integrare i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l’accesso al trattamento di anzianità.

La Corte ha richiamato l’art. 59, comma 6, legge n. 449/1997 e l’art. 6 d.lgs. n. 165/1997, che subordinano il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione ovvero della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, senza le riduzioni percentuali della legge n. 335/1995. Ha poi richiamato la circolare del Ministero della Difesa del 24.05.2018, che ammette la cessazione con la massima anzianità dell’80% a condizione che sia stata conseguita entro il 31.12.2011 e in presenza di almeno cinquantaquattro anni di età.

Il ricorrente riteneva di rientrare in quest’ultima ipotesi, ma la Corte ha ritenuto la tesi non corretta. Per verificare il raggiungimento dell’aliquota occorre riferirsi al regime pensionistico astrattamente applicabile, cioè il sistema misto riservato a chi al 31.12.1995 aveva un’anzianità utile inferiore a diciotto anni: retributivo fino a quella data, contributivo dal 01.01.1996.

Su questo punto il giudice ha richiamato le Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che hanno chiarito il corretto computo dell’aliquota di rendimento ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Alla quota retributiva va attribuito il 2,44% per ciascun anno di servizio: nel caso concreto, il 29,89% in relazione all’anzianità maturata sino al 31.12.1995. La quota successiva è valorizzata nel sistema contributivo, senza attribuzione di alcuna aliquota.

Questo criterio esclude il raggiungimento dei requisiti minimi per il godimento della pensione di anzianità. Il ricorso è stato pertanto respinto. La particolarità e la novità della questione hanno indotto il giudice a disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

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