Estinzione del giudizio di reso conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 24 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione del procedimento spetta al giudice designato con sentenza monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza e non quella del decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiede motivazione. Quando l’agente contabile abbia depositato i conti anteriormente ai termini assegnati, il giudizio è dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un Comune, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Il giudice designato, accogliendo il ricorso, assegnava con decreto all’agente il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 28 giugno 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti. La Procura regionale depositava quindi istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale resta destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.
Il giudice richiama sul punto l’orientamento conforme di altre sezioni giurisdizionali, da ultimo la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023, aderendo alla tesi secondo cui la definizione del procedimento spetta al giudice designato.
Quanto alla forma del provvedimento, si osserva che il diverso modello del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Il giudice ritiene pertanto di aderire alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza. In tal senso sono richiamate, tra le altre, la Sezione giurisdizionale Lombardia n. 36/2024, la Sezione giurisdizionale Basilicata n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale Liguria n. 63/2024 e la Sezione giurisdizionale Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile sono stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il Pubblico Ministero ha chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, in luogo del non luogo a provvedere richiesto. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, da parte del magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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